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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava l’annullamento dell’avviso per difetto di motivazione. Sosteneva che l’intimazione indicava gli elementi necessari a comprendere e contestare la pretesa, già definita da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2015 e nota alla contribuente, che aveva partecipato al relativo giudizio. L’importo era stato rideterminato tenendo conto della decisione e delle somme già richieste con una precedente intimazione provvisoria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado e dichiarando legittimo e adeguatamente motivato l’avviso di intimazione. Ha ritenuto sufficienti l’indicazione delle causali, dei criteri di calcolo, dei codici tributo e del prospetto degli importi. L’intimazione quantificava 359,00 euro di IVA residua, 78,46 euro di interessi fino al 23 febbraio 2014, 592,00 euro di sanzioni e 10,13 euro di spese di notifica; indicava inoltre l’aggio dell’8% a carico del debitore. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la novità e complessità della materia e l’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci.

Norme richiamate

  • Art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione è richiamata nel prospetto dell’intimazione come criterio normativo utilizzato per una delle voci di determinazione degli importi. La decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è richiamata con riferimento agli importi già intimati a seguito della pronuncia tributaria; la decisione non ne offre un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Un avviso di intimazione può essere motivato in modo sufficiente anche senza riprodurre per esteso ogni passaggio del calcolo, se indica le causali, gli importi e i criteri utilizzati in misura tale da rendere comprensibile la pretesa e consentirne la contestazione.
  • Quando la pretesa deriva da una sentenza tributaria definitiva, conosciuta dal contribuente che ha partecipato al giudizio, tale conoscenza può essere considerata nel valutare se l’intimazione fornisca informazioni sufficienti; non occorre necessariamente ripetere elementi già conoscibili dal destinatario.
  • La sufficienza della motivazione non esonera l’Amministrazione finanziaria dall’onere della prova della pretesa.
  • La decisione valuta la motivazione nel suo complesso: prospetto di calcolo, codici tributo, causali e indicazione degli importi possono concorrere a rendere chiaro il criterio seguito dall’Amministrazione.

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