Sentenza del 03/04/2019 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agente della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e altri tributi per l’anno d’imposta 2010, ritenendo inesistente la notifica effettuata per posta. Ha inoltre contestato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la domanda era stata formulata tardivamente con memoria depositata il giorno dell’udienza e senza adeguato contraddittorio, e ha impugnato la statuizione sulle spese. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell’appello e, in questa sede, ha riproposto le eccezioni non esaminate in primo grado: omesso invio dell’avviso bonario e vizio di sottoscrizione dell’atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittima la cartella. Ha ritenuto valida la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento; ha respinto l’eccezione sull’avviso bonario, perché si trattava di mera liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente, senza rettifica; ha respinto anche l’eccezione sulla sottoscrizione, affermando che non è necessaria la qualifica dirigenziale se l’atto è firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario direttivo delegato. Ha inoltre escluso che la domanda di risarcimento per il pignoramento potesse essere proposta davanti al giudice tributario, dovendo essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità e controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 (disciplina della notifica della cartella di pagamento)
la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la normativa prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Ne consegue che, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata
La notifica diretta della cartella da parte del concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità valida e alternativa alle forme affidate agli altri soggetti abilitati. Si perfeziona alla data di ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di una relata autonoma.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. .n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale
Per la validità dell’atto è sufficiente la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario della carriera direttiva munito di delega; la qualifica dirigenziale non è richiesta. La decisione considera inoltre irrilevanti, rispetto alla validità dell’atto, le vicende interne relative all’attribuzione della qualifica dirigenziale.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Commissione ha escluso che la domanda risarcitoria relativa ai danni conseguenti al pignoramento potesse essere proposta davanti al giudice tributario: la sua sede naturale era il giudice dell’esecuzione, davanti al quale doveva essere contestata l’illegittimità del pignoramento. Il testo non riporta una specifica proposizione interpretativa della norma.
Artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dall’appellante a sostegno della censura contro la domanda risarcitoria proposta con memoria depositata il giorno dell’udienza; il giudice ha accolto la censura sul diverso presupposto che la domanda relativa al pignoramento spettasse al giudice dell’esecuzione. Il testo non contiene una specifica interpretazione degli articoli.
Art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012
Da ciò deriva che la sorte degli atti impositivi, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della disposizione di cui art. 8, 24° comma, del d l. n. 16/ 2012.
La validità della sottoscrizione dell’atto, quando proviene da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, non dipende dalla validità della qualifica dirigenziale loro attribuita.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La Commissione ha ritenuto non necessario l’invito al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo, poiché la cartella riguardava una mera liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente e non una rettifica. La disposizione è richiamata solo implicitamente attraverso la questione dell’avviso bonario e non è citata espressamente nel testo.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
La Commissione ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi per la peculiarità e controvertibilità delle questioni, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Il testo non riporta una specifica interpretazione dell’articolo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata e avviso di ricevimento; la data di perfezionamento è quella attestata dalla ricezione e non occorre una relata separata.
- L’avviso bonario non è necessario, secondo il criterio applicato in questa decisione, quando l’atto si limita a liquidare l’imposta sulla base dei dati già forniti dal contribuente, senza rettifiche.
- La sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio o di un funzionario direttivo delegato non richiede anche una qualifica dirigenziale; le vicende interne sull’attribuzione di tale qualifica non invalidano di per sé l’atto.
- Le contestazioni sull’illegittimità di un pignoramento e le relative richieste risarcitorie vanno proposte nella sede esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione, non davanti al giudice tributario.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità e la controvertibilità delle questioni la giustificano.
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