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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Prova testimoniale - Divieto - Dichiarazioni rese da terzi nei confronti del contribuente in fase di accertamento - Utilizzabilità - Valore probatorio - Elementi indiziari - Configurabilità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava l’annullamento dell’avviso ai fini IRPEF e di altre imposte, relativo a redditi che assumeva derivare dalla distribuzione extra-bilancio di € 606.286,00. Sosteneva che il contribuente gestisse di fatto la società, richiamando le dichiarazioni dell’amministratrice formale e quelle rese dal contribuente ai verificatori, la sua presenza all’avvio della verifica e il possesso delle chiavi della sede. Deduceva inoltre la legittimità della presunzione di percezione degli utili da parte del socio di una società a ristretta base personale, l’assenza dell’obbligo di contraddittorio preventivo e l’ingiustificata condanna alle spese in primo grado. Il contribuente contestava di essere amministratore di fatto e lamentava la mancata conoscenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento e la violazione del contraddittorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento dell’accertamento deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha chiarito che le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza in sede amministrativa sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari, ma nel caso concreto non bastavano, insieme alle dichiarazioni del contribuente di essere persona di fiducia e collaboratore, a provare l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori. Mancavano accertamenti su rapporti con dipendenti, fornitori e clienti e sulle concrete attività decisionali, finanziarie e commerciali svolte dal contribuente; inoltre, la dichiarazione dell’amministratrice formale era potenzialmente interessata a trasferire su altri la responsabilità della gestione. La questione della prova della qualità di amministratore di fatto era assorbente: non è stato riconosciuto che il contribuente fosse tale, né poteva quindi fondarsi su questa attribuzione la pretesa di imputargli gli utili. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, per la natura indiziaria delle dichiarazioni, la novità e la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.

    Il divieto riguarda l’assunzione della testimonianza da parte del giudice tributario nel contraddittorio processuale; non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dagli organi finanziari durante l’accertamento. Queste ultime hanno valore indiziario e possono concorrere con altri elementi alla decisione, ma non sono, da sole, sufficienti a fondarla.

  • Art. 2639 cod. civ.

    La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione: non­ dimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

    La qualifica di amministratore di fatto richiede un’attività gestoria concreta, apprezzabile, continuativa e non occasionale. Non è necessario esercitare tutti i poteri dell’organo amministrativo, ma occorre provare un effettivo inserimento nella gestione e l’esercizio di funzioni direttive.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte da Guardia di Finanza o altri organi finanziari in fase amministrativa non sono testimonianze processuali vietate: possono essere utilizzate come indizi, da valutare insieme al resto delle prove.
  • La semplice affermazione di essere collaboratore o persona di fiducia, la presenza durante una verifica o il possesso delle chiavi dei locali, isolatamente, non dimostrano la qualità di amministratore di fatto.
  • Per attribuire a un soggetto la gestione di fatto occorrono elementi concreti di un’attività direttiva e gestoria non episodica, come decisioni operative, rapporti gestiti con dipendenti o fornitori, operazioni bancarie, stipula di contratti o adempimenti aziendali.
  • Le dichiarazioni di una persona formalmente incaricata della gestione vanno valutate considerando l’eventuale interesse a trasferire su altri la responsabilità; da sole, se generiche e non corroborate, possono non colmare lacune nella prova.
  • La prova della gestione di fatto è preliminare quando la pretesa tributaria personale dipende dall’attribuzione al contribuente di quel ruolo: se tale presupposto non è dimostrato, non può fondarsi su di esso l’imputazione personale degli utili.

Testo integrale

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