Sentenza del 03/04/2019 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 193/05/2010 della CTP di Cagliari, che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’atto di riscossione. Ha contestato la decisione nella parte in cui la CTP aveva ritenuto sufficiente la certificazione delle ritenute subite dalla contribuente, senza richiedere la prova che il sostituto d’imposta le avesse effettivamente versate all’Erario. La sentenza di primo grado aveva invece confermato la riduzione dal 100% al 50% della deduzione per familiare a carico, poiché il coniuge aveva già fruito della deduzione nella misura del 50%.
La decisione
La CTR della Sardegna, Quinta Sezione, con decisione adottata a Cagliari il 26 ottobre 2018, ha accolto l’appello dell’Agenzia limitatamente alla questione delle ritenute: ha annullato in parte qua la sentenza della CTP e ha confermato l’atto dell’Amministrazione oggetto del giudizio. Ha confermato nel resto la decisione di primo grado, compresa la riduzione al 50% della deduzione per familiare a carico. La contribuente, soccombente in appello, è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio, liquidate in euro 1.783,12, comprese le spese.
Norme richiamate
Disciplina della ritenuta d’acconto e degli obblighi dichiarativi del percettore del reddito (norme specifiche non indicate nel testo)
Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito (nella specie: emolumenti corrisposti in occasione del trasferimento di sede del dipendente), alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando í relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.
Il percettore resta tenuto a dichiarare i redditi imponibili e la ritenuta costituisce un’anticipazione dell’imposta. La decisione applica questo principio alla controversia, ritenendo che la certificazione delle ritenute non bastasse a impedire il controllo e la rettifica dell’imposta quando il sostituto avesse omesso il versamento dovuto.
Massime di principio
- La ritenuta d’acconto non elimina l’obbligo del contribuente di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta: questi concorrono alla formazione della base imponibile e la ritenuta si detrae dall’imposta dovuta come anticipazione.
- Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato e applicato dalla CTR, la certificazione delle ritenute non è necessariamente sufficiente a escludere la pretesa fiscale quando il sostituto d’imposta non abbia effettuato il versamento; l’Ufficio può verificare la dichiarazione e rettificare l’imposta dovuta.
- La deduzione per familiare a carico non può essere fruita oltre la quota spettante quando il coniuge ha già utilizzato l’altra quota: nel caso deciso, la riduzione dal 100% al 50% è stata confermata.
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