Sentenza del 03/04/2019 n. 1970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Agenzia del Territorio - Rettifica Classamento immobile - Attribuzione della nuova rendita catastale in applicazione dell'art. 1, C. 335 legge 331 del 2004 - facoltà dei comuni di chiedere all'Agenzia del Territorio la revisione delle Unità Immobiliari site nelle microzone comunali - Applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’avviso notificato il 13 dicembre 2013, che ha riclassato l’immobile di Roma, in via F., microzona 1 – Centro Storico, mantenendo la categoria A/2 ma passando dalla classe 2 alla classe 4. Hanno contestato la motivazione dell’atto, l’assenza di coinvolgimento degli interessati, la mancanza di significative modifiche della zona, l’eterogeneità della microzona e l’incomparabilità degli immobili utilizzati come riferimento; hanno inoltre lamentato la contrazione del mercato immobiliare, l’erroneità dei criteri e l’illegittimità costituzionale della disciplina. In appello hanno invocato anche la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, la carenza di motivazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’inosservanza dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e dell’art. 11 del d.l. n. 70/1988.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, con decisione del 25 marzo 2019, ha respinto l’appello e confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto legittimo il riclassamento per microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, in relazione all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 138/1998, e ha giudicato sufficienti i riferimenti normativi, procedimentali e fattuali dell’avviso per chiarirne l’iter logico-giuridico e consentire la difesa. Ha escluso la dedotta violazione del d.P.R. n. 1142/1949, considerato il mutamento del contesto territoriale. Le ulteriori eccezioni sono state dichiarate assorbite. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311
Questo Collegio richiama l'art. 1, comma 335 L. 331/2004 non disgiunto dall'art. 2, co. 1 DPR 138/1998 per dare legittimità al riclassamento in rapporto alla porzione del territorio comunale, definita micro zona; i criteri sono specificati e la fattispecie in esame, inserita nella microzona 1 - Centro Storico, è espressamente richiamata in atti (si veda accertamento) per cui iIl criterio di riclassamento trova una chiara motivazione giuridica che la narrazione del fatto e le procedure evidenziano con razionale chiarezza.
La revisione catastale può essere effettuata con riferimento alla microzona comunale, quando la fattispecie ricade nell’area individuata e l’atto espone i criteri e gli elementi che giustificano il riclassamento. La sentenza ritiene legittima la procedura applicata all’immobile in questione.
Art. 2, comma 1, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Questo Collegio richiama l'art. 1, comma 335 L. 331/2004 non disgiunto dall'art. 2, co. 1 DPR 138/1998 per dare legittimità al riclassamento in rapporto alla porzione del territorio comunale, definita micro zona; i criteri sono specificati e la fattispecie in esame, inserita nella microzona 1 - Centro Storico, è espressamente richiamata in atti (si veda accertamento) per cui iIl criterio di riclassamento trova una chiara motivazione giuridica che la narrazione del fatto e le procedure evidenziano con razionale chiarezza.
La norma è richiamata insieme alla disciplina del riclassamento per microzone quale riferimento per individuare la porzione territoriale rilevante e applicare i criteri di classamento. Nel caso concreto, l’indicazione della microzona 1 e dei criteri nell’avviso è stata ritenuta sufficiente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il contesto di sviluppo della microzona per le sinergie territoriali porta ad escludere la violazione del richiamato DPR 1142/1949, essendo mutato proprio il contesto dal 1949, (o anche dal 2008) al 2013 (notifica avviso di accertamento); conseguentemente si ritiene sussistano gli elementi di fatto ed i riferimenti di legge con un chiaro richiamo al rapporto tra Agenzia del Territorio ed Enti locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) con il provvedimento o determinazione del 16.2.2005 dell'Agenzia "recante le linee guida per procedere alla revisione del classamento".
La Commissione esclude la violazione del regolamento catastale considerando il mutamento del contesto territoriale nel tempo; il regolamento non impedisce, secondo la decisione, la revisione del classamento giustificata dalle condizioni della microzona e dalla procedura richiamata.
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Non è secondario rilevare il rispetto dello stesso Statuto del contribuente, Legge 212/00 che al suo art. 7 richiama la volontà del legislatore di rendere edotto il contribuente sui "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" che hanno supportato la richiesta dell'Agenzia, ulteriormente chiarita nei riferimenti alla procedura in atti.
L’avviso deve rendere conoscibili al contribuente i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa. La Commissione ha ritenuto soddisfatto tale obbligo perché l’atto, letto anche alla luce dei riferimenti procedimentali, permetteva di comprendere la motivazione e di esercitare la difesa.
Massime di principio
- Il riclassamento catastale previsto per le microzone può riguardare una singola unità immobiliare nell’ambito della revisione territoriale, purché la microzona interessata e i criteri applicati risultino individuabili dagli atti.
- La motivazione dell’avviso è adeguata quando espone in modo comprensibile le ragioni giuridiche, i fatti rilevanti e l’iter logico seguito, così da consentire al contribuente di contestare efficacemente la rettifica; non è sufficiente, per invalidarla, una contestazione generica della stima.
- Nel valutare la legittimità di un classamento fondato sulle condizioni della microzona, occorre considerare il contesto territoriale al momento della revisione e la sua eventuale evoluzione rispetto a discipline o assetti precedenti.
- Le questioni non esaminate perché assorbite dalla decisione sulle ragioni ritenute sufficienti a confermare l’atto non costituiscono, in quella pronuncia, autonome statuizioni di merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice in ragione della particolarità degli aspetti della controversia, anche quando l’appello viene respinto.
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