Sentenza del 03/04/2019 n. 1976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento e provvedimento irrogazione sanzioni per accreditamenti non giustificati su conto corrente del figlio - carenza di delega formale alla sottoscrizione avviso di accertamento art 42 del D.p.r. 600/73 - autorizzazione a svolgere indagini finanziarie - fondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi ad accreditamenti ritenuti non giustificati sul conto corrente del figlio. Ha contestato, in primo luogo, la carenza di una delega formale per la sottoscrizione dell’avviso ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973; ha inoltre sollevato la questione della mancanza dell’autorizzazione a svolgere indagini finanziarie. Il testo fornito non specifica gli importi, i periodi d’imposta, la data degli atti né il giudice o il grado di provenienza.
La decisione
Secondo il principio riportato, la censura sulla sottoscrizione non è fondata per il solo fatto che l’atto sia firmato da un funzionario: il Direttore Provinciale, dirigente di ruolo, può delegare ai dipendenti della carriera direttiva il potere di firma, realizzando una delega di firma distinta dalla delega di funzioni prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001. Il testo non riporta tuttavia il dispositivo della sentenza né consente di stabilire l’esito concreto del ricorso o la decisione sulla contestata autorizzazione alle indagini finanziarie; non è quindi possibile identificare con certezza il vincitore, l’esito sulle spese o eventuali statuizioni accessorie.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
La sottoscrizione dell’avviso può essere apposta da un funzionario al quale il Direttore Provinciale abbia delegato il potere di firma; tale delega non trasferisce la titolarità della funzione. Il materiale fornito non contiene una citazione testuale della sentenza da riportare.
Art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001
La delega di firma descritta nel testo è distinta dalla delega di funzioni disciplinata da questa disposizione: il funzionario firma per delega senza diventare titolare della funzione. Il materiale fornito non contiene una citazione testuale della sentenza da riportare.
Massime di principio
- La firma di un avviso da parte di un funzionario non determina, da sola, l’illegittimità dell’atto: occorre distinguere la delega di firma dalla delega di funzioni e verificare se il firmatario fosse autorizzato dal dirigente competente.
- Una contestazione fondata sulla mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie richiede una valutazione specifica degli atti e delle circostanze del caso; il testo fornito non espone il principio applicato né l’esito su questo punto.
- Poiché non è riportato il dispositivo, il principio sulla delega di firma non basta a ricostruire l’esito complessivo della controversia.
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