Cassazione Civile, Ordinanza n. 04094/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato ritenute su somme erogate ai dipendenti a titolo di retribuzione per l’anno d’imposta 2009, irrogando anche sanzioni. Con il primo motivo sosteneva che il giudizio tributario dovesse essere sospeso in attesa della definizione di un parallelo giudizio davanti al giudice del lavoro/previdenziale, poiché l’atto fiscale traeva origine dal medesimo titolo giustificativo dell’iscrizione a ruolo INPS. Con il secondo motivo contestava la sufficienza della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, ritenendo illegittimo il richiamo al pvc. Con il terzo motivo censurava la qualificazione delle somme corrisposte ai dipendenti come componenti retributive e non come indennità di trasferta esenti. Con il quarto motivo deduceva che il recupero dell’imposta avrebbe potuto essere rivolto solo ai lavoratori percettori delle somme e non alla società sostituto d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse il motivo sulla sospensione del giudizio, osservando che il diverso giudizio previdenziale era già stato definito in senso sfavorevole alla società e che, comunque, la mancata sospensione facoltativa non determina automaticamente nullità della sentenza. Ha respinto il motivo sulla motivazione dell’avviso, affermando la legittimità della motivazione per relationem quando il pvc sia stato consegnato al contribuente e quindi conosciuto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, già risolto dalla CTR nel senso che le somme denominate "trasferta" erano in realtà voci retributive, poiché non risultava alcuna trasferta effettiva e i lavoratori avevano sempre prestato attività presso lo stabilimento indicato nel contratto. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, precisando che il sostituto d’imposta è il legittimato passivo formale del rapporto tributario e che l’ufficio può chiedere il pagamento anche nei suoi confronti in caso di omesso versamento delle ritenute. La società è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della direzione provinciale rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sospensione del processo tributario è stata ritenuta non dovuta nel caso concreto; la valutazione sulla sospensione facoltativa spetta al giudice di merito.
Invocato per la pregiudizialità, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto in assenza di un effettivo pregiudizio derivante dalla mancata sospensione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, se il contenuto essenziale dell’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o è allegato/riprodotto.
art. 42, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
Costituisce il riscontro normativo della motivazione per relationem negli avvisi di accertamento.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
Richiamato come novella che conferma l’esigenza di indicare i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decisione, con regola sull’atto richiamato non conosciuto.
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione delle somme corrisposte per trasferta; la Corte non entra nel merito perché censura inammissibile.
artt. 10 e 11, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocati dalla ricorrente sul trattamento fiscale delle somme ai dipendenti; non incidono sull’esito per inammissibilità del motivo.
art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il sostituto d’imposta è il soggetto passivamente legittimato verso il fisco per il recupero delle ritenute non versate, ferma la possibilità di rivalsa/recupero verso i percipienti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato per giustificare l’economia di scrittura e la motivazione per relationem in funzione del buon andamento dell’amministrazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per evidenziare che la motivazione per relationem non deve comprimere il diritto di difesa e il contraddittorio nel giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- La mancata sospensione facoltativa del giudizio non determina di per sé nullità della sentenza, specie se il procedimento asseritamente pregiudiziale è stato comunque definito e non residua un concreto pregiudizio per la parte.
- Negli avvisi di accertamento tributari è legittima la motivazione per relationem quando l’atto richiamato sia stato già conosciuto dal contribuente, oppure sia allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale, così da consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La qualificazione delle somme erogate al lavoratore come retribuzione oppure come indennità di trasferta dipende dalla concreta prestazione lavorativa e dalla presenza di una reale permanenza temporanea in luogo diverso da quello ordinario di lavoro; quando la trasferta non vi è stata, l’importo può essere riqualificato come componente retributiva imponibile.
- In tema di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta è legittimato passivo del rapporto tributario ed è tenuto verso l’erario al versamento delle ritenute non operate o non versate, salvo eventuale rivalsa nei confronti dei percipienti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle risultanze documentali e fattuali quando la corte di merito abbia già compiuto un apprezzamento non manifestamente illogico o privo di motivazione.
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