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Sentenza

Sentenza del 14/02/2025 n. 3783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego della Regione Campania di rimborsare l’IRBA versata per il 2019, sostenendo che l’imposta era incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE perché priva di una finalità specifica diversa dal generico finanziamento del bilancio. Ha contestato anche la conclusione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che aveva ritenuto l’imposta dovuta per le annualità anteriori alla soppressione, efficace dal 1° gennaio 2021, e la direttiva non direttamente applicabile. In Cassazione è stata inoltre esaminata d’ufficio la legittimazione passiva della Regione nel giudizio di rimborso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza della Regione di rinviare la decisione in attesa di un diverso rinvio pregiudiziale, poiché il relativo ricorso era trattato nella stessa udienza. Ha ritenuto che l’IRBA fosse incompatibile con il diritto UE, mancando una finalità specifica e un nesso diretto tra gettito e obiettivi ambientali o di salute pubblica; la clausola che salvava le obbligazioni tributarie già insorte non poteva mantenerne l’efficacia per il passato. Tuttavia, ha rilevato che la Regione non è legittimata passivamente all’azione di rimborso: in ragione della natura erariale del tributo e delle competenze statali di accertamento e gestione, la legittimazione esclusiva spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’eccezione regionale relativa alla mancata comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate è rimasta assorbita. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, senza decidere il rimborso nel merito nei confronti dell’Agenzia, che non era parte del giudizio. Spese di tutti i gradi compensate integralmente.

Norme richiamate

  • Art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale n. 28 del 2003 non ha previsto una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosi considerare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali e l'incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenti una finalità di bilancio.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa è ammessa solo se ha una finalità specifica, non meramente di bilancio, e rispetta le condizioni europee applicabili. Non basta destinare il gettito a spese sanitarie generali: occorre un collegamento diretto tra il prelievo e la finalità perseguita, per esempio attraverso un’assegnazione predeterminata del gettito a interventi ambientali o sanitari specificamente connessi al consumo del carburante.

  • Art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2020, n. 178

    Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

    La clausola che fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte non può conservare l’efficacia di un’imposta incompatibile con il diritto UE. La soppressione del tributo dal 2021 non impedisce quindi di disapplicare la norma anche rispetto alle obbligazioni relative agli anni precedenti.

  • Art. 3, comma 13, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Sul piano giuridico, l'affermazione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane, in ragione della natura erariale di prelievi normati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che stabilisce che gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta [...])

    L’attribuzione agli uffici statali delle funzioni di accertamento e liquidazione, insieme all’applicazione delle regole sulle accise e alle competenze statali in materia di contenzioso e riscossione, conferma la natura erariale dell’IRBA. Per le domande di rimborso la legittimazione passiva spetta pertanto in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non alla Regione che riceve il gettito.

  • Art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428

    Dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990.

    In caso di pagamento indebito dell’imposta, la domanda di rimborso deve essere presentata dal fornitore che ha effettuato il versamento all’Amministrazione finanziaria. La ricezione finale del gettito da parte della Regione non la rende, da sola, legittimata passivamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    È la disposizione processuale indicata dalla ricorrente come base del motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione e falsa applicazione della direttiva 2008/118/CE.

  • Art. 363-bis codice di procedura civile

    Va rigettata l'istanza di rinvio presentata dalla Regione Campania in attesa della decisione sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363bis c.p.c., dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, atteso che il relativo ricorso (R.G. 15074/2024) viene trattato nella medesima udienza.

    La richiesta di attendere la decisione su un rinvio pregiudiziale distinto non giustifica il rinvio della causa quando il relativo ricorso è trattato nella stessa udienza.

  • Art. 378 codice di procedura civile

    La disposizione è richiamata per la memoria depositata dalla società ricorrente, senza che la Corte ne ricavi uno specifico principio interpretativo.

  • Art. 54, legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5

    Come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopra ripercorsa, l'IRBA non può trovare più applicazione nella Regione Campania a decorrere dal periodo d'imposta 2021.

    La disciplina regionale ha soppresso l’IRBA dal periodo d’imposta 2021, ma la clausola di salvezza delle obbligazioni già insorte non può mantenere l’efficacia di un prelievo incompatibile con il diritto UE.

  • Art. 1, comma 3, legge regionale Campania n. 28 del 2003

    Dunque, anche in relazione alla legge regionale n. 28 del 2003, deve rilevarsi che l'incasso della Regione Campania del tributo in oggetto è indebito, in quanto l'IRBA non soddisfaceva i requisiti previsti dalla Direttiva 2008/118/CE, poiché non era individuabile la finalità specifica dell'imposta in questione.

    La destinazione del gettito a un fondo regionale per spese sanitarie generali e per il capitale di una società collegata alla gestione del debito sanitario non costituisce una finalità specifica europea: manca un nesso diretto con gli effetti ambientali o sanitari del consumo di carburante.

Massime di principio

  • Un tributo aggiuntivo su prodotti già assoggettati ad accisa non è legittimo ai sensi della direttiva 2008/118/CE se il suo gettito serve soltanto a finanziare genericamente il bilancio pubblico. La finalità deve essere specifica e concretamente collegata al prelievo.
  • L’assegnazione del gettito a spese sanitarie generali o a fondi regionali non basta, da sola, a dimostrare una finalità specifica: occorre un collegamento diretto con i costi o gli effetti del consumo del prodotto tassato, oppure una struttura dell’imposta idonea a orientare i comportamenti verso alternative meno dannose.
  • La clausola nazionale o regionale che salva le obbligazioni tributarie già insorte non può mantenere l’applicazione passata di un tributo incompatibile con il diritto UE; il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante.
  • Per individuare il legittimato passivo in un rimborso tributario non è decisivo chi incassa in ultima istanza il gettito: rilevano la natura del tributo e l’amministrazione cui la legge attribuisce versamento, accertamento, liquidazione e gestione del contenzioso. Nel caso dell’IRBA la legittimazione esclusiva è dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  • Prima di esaminare il diritto al rimborso, il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva; una decisione di merito precedente non forma giudicato implicito su tale questione se essa non è stata discussa tra le parti.
  • La cassazione senza rinvio e la dichiarazione d’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione del convenuto non equivalgono a una decisione di merito sul rimborso nei confronti dell’amministrazione legittimata.

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