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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28548/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, che avevano conseguito le rispettive specializzazioni iscrivendosi a corsi successivi al 1991-1992 ma anteriori all’anno accademico 2006-2007, avevano agito per ottenere la condanna solidale dello Stato al pagamento di ulteriori somme rispetto alla borsa di studio già percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991. La domanda era fondata sull’assunto che lo Stato avesse dato tardiva e incompleta attuazione alle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi, con particolare riguardo all’omesso adeguamento annuale della borsa al tasso programmato di inflazione e al blocco degli incrementi per lungo tempo. In cassazione, il ricorso principale denunciava la violazione di varie norme e direttive nonché il vizio di motivazione, sostenendo il diritto al risarcimento per ritardato recepimento della normativa europea; il ricorso incidentale, a sua volta, censurava: la decorrenza della prescrizione solo dal 2007; il mancato riconoscimento dell’incremento della borsa di studio; la mancata qualificazione del rapporto come lavoro subordinato; l’omessa pronuncia sulla perdita di chance; e la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure investissero questioni già risolte da un orientamento consolidato: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, e la direttiva del 1993 non ha introdotto un nuovo obbligo economico idoneo a fondare ulteriori pretese risarcitorie o incrementi della borsa. Ha inoltre ribadito che il rapporto di formazione specialistica non è lavoro subordinato né parasubordinato, che l’adeguamento triennale della borsa era stato escluso dalla legislazione successiva, e che non erano prospettabili maggiori danni in mancanza di specifiche allegazioni e prova. È stata anche dichiarata inammissibile, perché nuova, la questione della prescrizione dedotta nel ricorso incidentale, e inammissibile il motivo sulle spese perché volto a riesaminare il merito della statuizione sulle spese. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 257/1991

    ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi e ha dato attuazione, sul piano economico, agli obblighi comunitari allora vigenti; per gli iscritti prima del 2006-2007 continua a regolare la materia

  • d.lgs. n. 368/1999

    ha riorganizzato le scuole di specializzazione e introdotto il contratto di formazione specialistica, ma solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006-2007

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    disciplina il trattamento economico del nuovo contratto di formazione specialistica, applicabile ai soli iscritti dal 2006-2007

  • art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368/1999

    richiamato per escludere che esso attribuisse ai ricorrenti un diverso regime economico rispetto a quello del 1991

  • art. 1, comma 300, L. n. 266/2005

    ha differito l’operatività delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all’anno accademico 2006-2007

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991

    l’adeguamento triennale della borsa di studio è stato poi escluso dalla legislazione successiva; non fonda ulteriori pretese degli specializzandi interessati

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio, escludendo l’applicazione dell’adeguamento previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991

  • art. 36, comma 1, L. n. 289/2002

    ha confermato l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio

  • art. 7 d.l. n. 384/1992

    richiamato come base del blocco degli incrementi periodici, ritenuto non irragionevole

  • art. 1224 c.c.

    gli eventuali maggiori danni sono risarcibili solo se specificamente allegati e provati, oltre agli interessi legali

  • art. 36 Cost.

    non si applica al contratto di formazione specialistica, perché il rapporto non è qualificabile come lavoro subordinato

  • art. 3 Cost.

    non risulta violato dalla scelta legislativa nazionale di disciplinare diversamente la formazione specialistica

  • art. 360-bis c.p.c.

    è stata applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi, poiché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione rileva che il giudice di merito si è uniformato a un orientamento consolidato e il ricorrente non offre argomenti seri per mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
  • Le direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi, se già attuate nell’ordinamento interno mediante la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991, non consentono di pretendere ulteriori incrementi o risarcimenti per il solo fatto del successivo riordino della disciplina nazionale.
  • Il nuovo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 non si applica retroattivamente ai medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici anteriori al 2006-2007, che restano soggetti alla disciplina previgente.
  • Il rapporto di formazione specialistica del medico non è assimilabile al lavoro subordinato né alla parasubordinazione; pertanto non si applica automaticamente il parametro costituzionale della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost.
  • Il blocco dell’adeguamento periodico della borsa di studio, quando previsto da successiva legislazione finanziaria, non è di per sé illegittimo se la normativa comunitaria non impone criteri vincolanti di determinazione della "adeguata remunerazione".
  • Il risarcimento di eventuali danni ulteriori rispetto alla remunerazione riconosciuta richiede specifiche allegazioni e prova; in difetto, non può presumersi un pregiudizio maggiore.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione delle spese di lite o dei fatti di causa sono inammissibili quando sollecitano un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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