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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28536/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia riguarda la divisione di beni immobili caduti in comunione ereditaria tra più coeredi e la moglie del de cuius. Il Tribunale aveva predisposto il progetto divisionale con riferimento a vari cespiti, recependo in parte il progetto del c.t.u. e in parte quello del c.t.p. di parte attrice. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dei condividenti soccombenti e l'appello incidentale degli altri coeredi, confermando in particolare le valutazioni di stima di alcuni terreni: un lotto edificabile suddiviso in due porzioni (con riduzione di valore del lotto meno appetibile di un terzo rispetto all'altro), un cespite gravato da fascia di rispetto per la presenza di corsi d'acqua, e un fondo suddiviso in tre porzioni con attribuzione di valori differenziati secondo la destinazione urbanistica effettiva. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte d'appello condiviso la stima del lotto B con una riduzione di un terzo senza indicare una precisa percentuale di minor valore rispetto al lotto A; 2) violazione dell'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904 e dell'art. 2697 c.c. per avere decurtato integralmente il valore della fascia inedificabile soggetta a vincolo di rispetto, senza considerare la natura sussidiaria della norma e l'incidenza residua del terreno sulla volumetria e sul valore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe fondato la stima su una superficie inferiore a quella reale del cespite, pari a mq 6.290 anziché mq 7.490; 4) violazione dell'art. 726 c.c. per avere confermato la stima del fondo Iemmalo-Montagno secondo la destinazione urbanistica effettiva, anziché secondo il diverso criterio prospettato dai ricorrenti, ritenuto più aderente alle caratteristiche fisiche e alla potenziale edificabilità futura. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, e ha respinto il quarto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi investiti dalle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha chiarito che, nella stima dei beni da dividere, il giudice deve fare riferimento al valore venale al tempo della divisione, considerando le caratteristiche concrete del bene e la sua destinazione urbanistica attuale, ma anche la sua effettiva incidenza economica; nel caso della fascia di rispetto, non è corretto azzerarne automaticamente il valore senza verificare possibili utilizzazioni alternative e senza computare correttamente la superficie complessiva del lotto. Quanto alla doglianza sulla diversa percentuale di svalutazione del lotto edificabile, la Corte ha ritenuto congrua e logicamente motivata la riduzione di un terzo, e ha escluso la motivazione apparente. Sul lotto con destinazione agricola, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione ancorata alla destinazione urbanistica effettiva, considerando irrilevanti eventuali future modifiche solo ipotetiche. Il giudizio è stato quindi rinviato per nuovo esame dei profili accolti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione sulla diversa valutazione dei lotti è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto in relazione alla pretesa motivazione apparente.

  • art. 96, lett. f), R.D. 523/1904

    art. 96, lett. F) del R.D. 523/1904

    La norma sul vincolo di rispetto è sussidiaria e opera in mancanza di una disciplina locale diversa; la sua applicazione non esonera dal verificare la concreta incidenza economica del vincolo sul bene.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di una disciplina locale diversa da quella statale e, più in generale, dei fatti posti a base della diversa stima.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata per i motivi relativi al vincolo di rispetto e alla stima del bene.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è formalmente dedotto, ma viene riqualificato come censura sulla stima del bene; la Corte osserva inoltre che il vizio non è deducibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348 commi IV e V c.p.c.

    art. 348 commi IV e V c.p.c.

    Richiamato per escludere la proponibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 726 c.c.

    La stima dei beni oggetto di divisione deve essere compiuta con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione; la scelta del criterio tecnico rientra nel potere del giudice di merito, purché la motivazione sia adeguata e non illogica.

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria o comunione, la stima dei cespiti deve essere effettuata al loro valore venale al momento della divisione, tenendo conto delle caratteristiche concrete del bene e della sua destinazione urbanistica effettiva; criteri fondati su sviluppi futuri solo ipotetici non sono di regola idonei a sovvertire la valutazione di mercato attuale.
  • Il giudice di merito dispone di un apprezzabile margine nella scelta del criterio tecnico di stima, ma deve dar conto in modo intellegibile delle ragioni della valutazione; la motivazione è apparente solo quando non rende percepibile il percorso logico seguito.
  • Un vincolo di rispetto o di inedificabilità non può essere tradotto automaticamente in azzeramento del valore della porzione gravata: occorre verificare se la fascia possa avere utilizzazioni alternative e se contribuisca, anche indirettamente, alla fruibilità o al valore della restante area.
  • Quando si censura la stima di un bene fondandosi sulla supposta esistenza di una disciplina locale derogatoria rispetto alla norma statale, è necessario allegare e indicare specificamente tale disciplina; in difetto, la censura di violazione di legge resta solo astratta o ipotetica.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei limiti ordinari del ricorso per cassazione, sicché la censura va scrutinata nei confini effettivi del vizio denunciabile.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaPossesso
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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