Cassazione Civile, Ordinanza n. 28542/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il caso riguarda la decadenza di un consigliere comunale per sopravvenuta causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, T.U.E.L., fondata sulla pendenza di una lite con il Comune davanti al giudice amministrativo in relazione a un ordine di demolizione e alla correlata sanzione pecuniaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di reintegrazione nella carica; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la lite non fosse cessata in tempo utile, che la successiva richiesta di sanatoria e l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso amministrativo non valessero come rinuncia o transazione, e che la decadenza fosse ormai definitiva. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69 T.U.E.L., sostenendo che il giudice elettorale avrebbe dovuto verificare se il contenzioso fosse realmente cessato e, in caso affermativo, disporre il reintegro dalla cessazione della lite o dalla pronuncia definitoria. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost., nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la lite fosse stata pretestuosamente provocata dal Comune per estrometterlo dalla carica e che tale strumentalità non fosse stata adeguatamente valutata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la causa di incompatibilità per lite pendente deve essere rimossa entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 69, comma 4, T.U.E.L.; decorso inutilmente tale termine, la decadenza dalla carica diviene definitiva e non può essere neutralizzata da eventi successivi, neppure se incidenti sul contenzioso amministrativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità per mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e perché la doglianza mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; non essendosi costituita l'intimata, non è stata adottata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, n. 4, d. lgs. 267/2000
La pendenza di una lite con l'ente può integrare causa di incompatibilità per la carica elettiva locale; la verifica va compiuta con riguardo al contenzioso effettivamente pendente.
art. 69, comma 4, d. lgs. 267/2000
La rimozione della causa di incompatibilità deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni; scaduto il termine, la decadenza diviene definitiva e non può essere resa inefficace da comportamenti successivi.
art. 702-bis c.p.c.
È il rito utilizzato in primo grado per ottenere l'accertamento del diritto alla reintegrazione nella carica.
art. 360 c.p.c.
Non è consentita la mescolanza di censure eterogenee; il vizio ex n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa lettura delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
artt. 2, 3 e 51 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno del principio secondo cui l'eletto non dovrebbe subire decadenze non dipendenti dalla propria condotta.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di incompatibilità per lite pendente con l'ente, la causa impeditiva dell'elezione deve essere rimossa nel termine perentorio previsto dalla legge; oltre tale termine la decadenza si consolida e non è sanabile da eventi successivi del processo presupposto.
- La successiva improcedibilità o definizione della lite amministrativa non fa venir meno retroattivamente la pendenza del contenzioso ai fini della verifica dell'incompatibilità, se al momento decisivo la causa non era stata rimossa nel termine legale.
- In sede di legittimità è inammissibile un motivo che cumuli indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale senza separare chiaramente le singole censure.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o l'adesione a una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla parte.
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