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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28540/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in sede contabile, di un commissario straordinario di un'azienda speciale comunale per danno erariale. Gli veniva addebitato di avere concesso a terzi la gestione di un asilo nido ubicato in un immobile dell'ente a fronte di un canone locativo ritenuto incongruo e notevolmente inferiore al valore di mercato desumibile dalle perizie acquisite. Il canone effettivamente percepito era di euro 3.050 mensili, mentre le stime in atti indicavano un valore di euro 8.400 mensili; la minore entrata si era protratta per 42 mesi, con condanna al risarcimento di euro 226.800. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che la censura investisse scelte discrezionali insindacabili e non la legittimità dell'azione amministrativa; 2) insussistenza di un rapporto di servizio con l'azienda speciale, in ragione della natura non in house dell'ente e della carica di commissario straordinario; 3) difetto assoluto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, poiché la Corte dei conti avrebbe sostituito proprie valutazioni di merito e opportunità a quelle dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo non denunciassero un vero e proprio sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione contabile, perché il giudice contabile aveva sindacato non la scelta amministrativa di concedere l'immobile, ma le modalità concrete di attuazione della scelta, verificandone la conformità ai criteri di economicità, efficacia e buona amministrazione, quindi a parametri di legittimità e non di mera opportunità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché attinente a un difetto relativo di giurisdizione non dedotto in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato e lo ha condannato al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., rilevando la conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 543 del 1996 conv. in l. n. 639 del 1996

    la norma è richiamata per il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, che però non esclude il controllo di legittimità sulla concreta attuazione dell'azione amministrativa

  • art. 1 l. n. 241 del 1990

    i criteri di economicità ed efficacia sono parametri di legittimità dell'azione amministrativa, sindacabili dal giudice contabile

  • art. 97 Cost.

    è indicato come base costituzionale dei criteri di buon andamento e legittimità dell'agire amministrativo

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione accelerata del ricorso; la conformità tra proposta del Primo Presidente e decisione finale legittima la declaratoria di inammissibilità e il richiamo alla responsabilità aggravata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte richiama la disciplina dell'abuso del processo e la condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal Pubblico Ministero e dalla Corte in relazione alla responsabilità aggravata per ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte dei conti non è escluso dalla discrezionalità amministrativa quando la censura investe le modalità concrete di esercizio della scelta, dovendosi verificare la conformità dell'azione ai criteri di economicità, efficacia e buon andamento.
  • L'insindacabilità nel merito delle scelte amministrative non copre condotte che si traducano in violazione di parametri di legittimità dell'azione pubblica, come l'adozione di un corrispettivo manifestamente incongruo rispetto ai valori di mercato e alle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce il difetto di giurisdizione è inammissibile se la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice speciale, senza evidenziare uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
  • La questione di difetto relativo di giurisdizione non dedotta nei gradi di merito è coperta da giudicato interno e non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la disciplina della responsabilità aggravata e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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