Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28535/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante alla curatrice provvisoria di una farmacia in gestione provvisoria. Dopo un provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto la titolarità della farmacia in capo al resistente e dichiarato cessata la gestione provvisoria, il provvedimento fu sospeso dal giudice amministrativo; l'amministrazione ripristinò quindi la gestione provvisoria, con obbligo di rendiconto. Il Tribunale approvò il conto nel 2017 e liquidò un compenso limitandolo, di fatto, alle somme già trattenute, escludendo ulteriori compensi e spese per il periodo successivo al 2007. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione delle norme sulla gestione provvisoria e sul compenso, per non aver riconosciuto il diritto alla remunerazione per le attività svolte dal 2007 al 2017, nonostante la sospensione del provvedimento amministrativo e il ripristino della gestione provvisoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sospensione da parte del TAR del provvedimento di assegnazione della farmacia al resistente e nella perdurante gestione provvisoria fino all'approvazione finale del conto. La ricorrente ha inoltre evidenziato di avere continuato a svolgere attività fiscali, contabili e di rappresentanza in contenziosi e ad anticipare spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto erronea la conclusione della Corte d'appello secondo cui la gestione provvisoria sarebbe cessata con la consegna dei beni e con la presentazione del conto, perché non era stato considerato che il provvedimento amministrativo di assegnazione della farmacia al resistente era stato sospeso dal giudice amministrativo e che, conseguentemente, la gestione provvisoria era stata ripristinata e in concreto proseguita fino alla definizione del conto nel 2017. Ne deriva che non poteva escludersi il diritto della curatrice a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta anche nel periodo successivo al 2007. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68 c.p.c.

    richiamato tra le norme la cui violazione è denunciata in relazione al compenso e alla gestione provvisoria della farmacia

  • art. 58 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente

  • art. 7, commi 9 e 10, L. 362/1991

    richiamato quale base normativa della gestione della farmacia e dei poteri dell'amministrazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per la dedotta violazione sia per affermare la natura decisoria del provvedimento impugnabile con ricorso straordinario

  • L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2

    il trasferimento della farmacia è subordinato al riconoscimento dell'amministrazione; il trasferimento non si perfeziona prima del provvedimento autorizzativo costitutivo

  • R.D. 1265/1934, art. 110

    l'autorizzazione all'esercizio della farmacia comporta l'obbligo di rilevare arredi, provviste e dotazioni e di corrispondere l'indennità di avviamento

  • Cass. S.U. 6587/1983

    richiamata per il principio secondo cui il trasferimento della farmacia produce effetti solo dopo il riconoscimento amministrativo, con efficacia retroattiva

  • Cass. 6050/1995

    richiamata nello stesso senso sul carattere costitutivo dell'autorizzazione amministrativa

  • Cass. 12747/2014

    richiamata nello stesso senso sul trasferimento della farmacia e sulla funzione costitutiva del provvedimento amministrativo

  • Cass. 4179/1975

    richiamata per affermare che la titolarità dell'azienda connessa alla farmacia non si acquista automaticamente

  • Cass. 12346/2009

    richiamata per il principio dell'inscindibilità tra servizio farmaceutico e gestione dell'azienda, senza acquisto ipso iure della titolarità aziendale

Massime di principio

  • Quando la gestione provvisoria di una farmacia è stata ripristinata a seguito della sospensione giudiziale del provvedimento amministrativo che ne aveva disposto la cessazione, il diritto al compenso deve essere valutato in base all'effettiva prosecuzione dell'attività fino alla chiusura formale della procedura e all'approvazione del rendiconto, non in base alla sola consegna materiale dei beni.
  • Il giudice di merito non può considerare cessata la gestione provvisoria se omette di esaminare il dato decisivo della sospensione del provvedimento amministrativo di assegnazione e del conseguente ripristino della gestione da parte dell'organo pubblico competente.
  • Il trasferimento della titolarità di una farmacia e della relativa azienda non si produce automaticamente con il solo possesso materiale o con il mero status di coerede, ma è subordinato al riconoscimento dell'amministrazione, che ha natura costitutiva e controllo sui requisiti di legge.
  • In presenza di attività gestorie, contabili, fiscali e di rappresentanza svolte dopo il ripristino della gestione provvisoria, il relativo compenso non può essere escluso solo perché il titolare di fatto abbia riottenuto la disponibilità materiale della farmacia.
  • Nel giudizio di legittimità è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento camerale che, pur non essendo una sentenza in senso formale, definisca con carattere decisorio un diritto patrimoniale soggetto a definitività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.