Cassazione Civile, Ordinanza n. 28535/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante alla curatrice provvisoria di una farmacia in gestione provvisoria. Dopo un provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto la titolarità della farmacia in capo al resistente e dichiarato cessata la gestione provvisoria, il provvedimento fu sospeso dal giudice amministrativo; l'amministrazione ripristinò quindi la gestione provvisoria, con obbligo di rendiconto. Il Tribunale approvò il conto nel 2017 e liquidò un compenso limitandolo, di fatto, alle somme già trattenute, escludendo ulteriori compensi e spese per il periodo successivo al 2007. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione delle norme sulla gestione provvisoria e sul compenso, per non aver riconosciuto il diritto alla remunerazione per le attività svolte dal 2007 al 2017, nonostante la sospensione del provvedimento amministrativo e il ripristino della gestione provvisoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sospensione da parte del TAR del provvedimento di assegnazione della farmacia al resistente e nella perdurante gestione provvisoria fino all'approvazione finale del conto. La ricorrente ha inoltre evidenziato di avere continuato a svolgere attività fiscali, contabili e di rappresentanza in contenziosi e ad anticipare spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto erronea la conclusione della Corte d'appello secondo cui la gestione provvisoria sarebbe cessata con la consegna dei beni e con la presentazione del conto, perché non era stato considerato che il provvedimento amministrativo di assegnazione della farmacia al resistente era stato sospeso dal giudice amministrativo e che, conseguentemente, la gestione provvisoria era stata ripristinata e in concreto proseguita fino alla definizione del conto nel 2017. Ne deriva che non poteva escludersi il diritto della curatrice a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta anche nel periodo successivo al 2007. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato tra le norme la cui violazione è denunciata in relazione al compenso e alla gestione provvisoria della farmacia
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente
art. 7, commi 9 e 10, L. 362/1991
richiamato quale base normativa della gestione della farmacia e dei poteri dell'amministrazione
art. 111 Cost.
richiamato sia per la dedotta violazione sia per affermare la natura decisoria del provvedimento impugnabile con ricorso straordinario
L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2
il trasferimento della farmacia è subordinato al riconoscimento dell'amministrazione; il trasferimento non si perfeziona prima del provvedimento autorizzativo costitutivo
R.D. 1265/1934, art. 110
l'autorizzazione all'esercizio della farmacia comporta l'obbligo di rilevare arredi, provviste e dotazioni e di corrispondere l'indennità di avviamento
Cass. S.U. 6587/1983
richiamata per il principio secondo cui il trasferimento della farmacia produce effetti solo dopo il riconoscimento amministrativo, con efficacia retroattiva
Cass. 6050/1995
richiamata nello stesso senso sul carattere costitutivo dell'autorizzazione amministrativa
Cass. 12747/2014
richiamata nello stesso senso sul trasferimento della farmacia e sulla funzione costitutiva del provvedimento amministrativo
Cass. 4179/1975
richiamata per affermare che la titolarità dell'azienda connessa alla farmacia non si acquista automaticamente
Cass. 12346/2009
richiamata per il principio dell'inscindibilità tra servizio farmaceutico e gestione dell'azienda, senza acquisto ipso iure della titolarità aziendale
Massime di principio
- Quando la gestione provvisoria di una farmacia è stata ripristinata a seguito della sospensione giudiziale del provvedimento amministrativo che ne aveva disposto la cessazione, il diritto al compenso deve essere valutato in base all'effettiva prosecuzione dell'attività fino alla chiusura formale della procedura e all'approvazione del rendiconto, non in base alla sola consegna materiale dei beni.
- Il giudice di merito non può considerare cessata la gestione provvisoria se omette di esaminare il dato decisivo della sospensione del provvedimento amministrativo di assegnazione e del conseguente ripristino della gestione da parte dell'organo pubblico competente.
- Il trasferimento della titolarità di una farmacia e della relativa azienda non si produce automaticamente con il solo possesso materiale o con il mero status di coerede, ma è subordinato al riconoscimento dell'amministrazione, che ha natura costitutiva e controllo sui requisiti di legge.
- In presenza di attività gestorie, contabili, fiscali e di rappresentanza svolte dopo il ripristino della gestione provvisoria, il relativo compenso non può essere escluso solo perché il titolare di fatto abbia riottenuto la disponibilità materiale della farmacia.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento camerale che, pur non essendo una sentenza in senso formale, definisca con carattere decisorio un diritto patrimoniale soggetto a definitività.
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