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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28545/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva depositato telematicamente il 14 luglio 2022 un ricorso per l'accesso a una procedura di sovraindebitamento, chiedendone l'iscrizione a ruolo presso l'Ufficio di volontaria giurisdizione del Tribunale di Nocera Inferiore e ottenendo le ricevute di accettazione, consegna ed esito positivo dei controlli. Il giorno successivo la cancelleria comunicava la mancata accettazione dell'iscrizione a ruolo perché l'atto avrebbe dovuto essere indirizzato alla cancelleria fallimentare; il ricorrente provvedeva quindi a una nuova iscrizione a ruolo, precisando tuttavia che il deposito doveva considerarsi perfezionato il 14 luglio. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo applicabile il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che prevede il concordato minore da proporre tramite OCC e non tramite legale, e successivamente dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 153 c.p.c. per il rigetto della rimessione in termini; con il secondo la violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, sostenendo che il deposito telematico si fosse perfezionato il 14 luglio 2022 e che dunque si dovesse applicare la disciplina previgente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha affermato che il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna e che l'utilizzo di un registro diverso da quello corretto non determina nullità processuale, in mancanza di una espressa previsione e perché lo scopo dell'atto risulta comunque raggiunto. Poiché il ricorso doveva considerarsi depositato il 14 luglio 2022, quindi prima dell'entrata in vigore del CCII, il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità applicando la nuova disciplina. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione affinché esamini il ricorso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla rimessione in termini; il motivo è rimasto assorbito e la Corte lo considera rivolto contro un provvedimento privo di natura decisoria

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    la Corte lo richiama come norma invocata per sostenere la perfezione del deposito telematico al momento della ricevuta di avvenuta consegna

  • l. n. 221/2012

    norma di conversione del d.l. n. 179/2012 richiamata nel motivo di ricorso

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

    ritenuto non applicabile al ricorso perché il deposito doveva considerarsi perfezionato prima della sua entrata in vigore

  • l. n. 3/2012

    menzionata come disciplina previgente delle procedure di sovraindebitamento, applicabile al caso concreto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma non ricavabile; pertanto omesso

Massime di principio

  • Il deposito telematico di un ricorso si considera perfezionato quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, purché l'atto sia stato correttamente inviato al sistema ministeriale di posta elettronica certificata.
  • L'invio dell'atto a un registro giudiziario diverso da quello corretto non determina nullità processuale in assenza di una espressa previsione normativa e quando risulti comunque raggiunto lo scopo del deposito, cioè la presa di contatto con l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile a una procedura concorsuale o di sovraindebitamento, rileva la data di perfezionamento del deposito e non la successiva data di iscrizione a ruolo corretta dalla cancelleria.
  • Quando il giudice applica erroneamente una disciplina sopravvenuta a un ricorso già perfezionato in data anteriore, il provvedimento di inammissibilità deve essere cassato con rinvio per il riesame della domanda secondo la normativa vigente al momento del deposito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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