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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28538/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

Nel 2017 la società proprietaria di uno stabilimento balneare ha proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 1.032 per una sanzione amministrativa, perché nella piscina dello stabilimento, durante l'orario di apertura, non era presente l'assistente ai bagnanti. La sanzione era stata irrogata per violazione di un'ordinanza della Capitaneria di Porto che imponeva la presenza di un addetto alla sicurezza per le piscine di uso pubblico. L'opposizione è stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la contraddittorietà/perplessità della motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 3, co. 1, lett. a), n. 2, l. reg. Toscana 8/2006 e dell'art. 25 d.p.g.r. 54/2015. La ricorrente sosteneva che la piscina dello stabilimento dovesse essere qualificata come piscina privata ad uso collettivo, per la quale la normativa regionale esclude l'obbligo dell'assistente ai bagnanti, valorizzando il carattere accessorio della piscina rispetto all'attività principale dello stabilimento e la limitazione dell'accesso a clienti, ospiti e soci.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente insostenibile perché costruiva una terza via non prevista dalla disciplina regionale: da un lato la piscina sarebbe sembrata una piscina privata ad uso collettivo, e quindi esente dall'obbligo dell'assistente ai bagnanti; dall'altro la stessa piscina veniva trattata come se fosse una piscina privata aperta al pubblico, con conseguente legittimità della sanzione. La Corte ha affermato che, secondo la l. reg. Toscana 8/2006, o la piscina è privata ad uso collettivo e allora non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti, oppure è privata aperta al pubblico e allora l'obbligo sussiste; non è ammissibile una qualificazione intermedia. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese e escluso il raddoppio del contributo unificato per la favorevole lettera della normativa regionale alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione perplessa e contraddittoria è stata ricondotta al vizio di motivazione apparente o logicamente insostenibile della sentenza impugnata.

  • art. 105 d.lgs. 112/1998

    È richiamato come norma che attribuisce alle Regioni funzioni relative al demanio marittimo.

  • l. reg. Toscana 8/2006

    art. 3, co. 1, lett. a), n. 2

    Le piscine private ad uso collettivo sono distinte dalle piscine pubbliche o private aperte al pubblico; per le prime non opera l'obbligo di assistente ai bagnanti.

  • d.p.g.r. Toscana 54/2015

    È richiamato insieme alla legge regionale come regolamento di attuazione della disciplina igienico-sanitaria delle piscine.

  • l. reg. Toscana 8/2006

    Per le piscine private ad uso collettivo non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti; in sua assenza occorre informazione adeguata agli utenti e adozione di protezioni idonee.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale distingue espressamente tra categorie di impianti o strutture, il giudice deve qualificare il caso concreto entro una delle categorie previste dalla legge, senza introdurre una soluzione intermedia non contemplata dal testo normativo.
  • La motivazione è censurabile per vizio logico-giuridico quando, pur riconoscendo che una fattispecie rientra in una categoria esente da un obbligo, la sentenza la assoggetta comunque a quello stesso obbligo sulla base di argomentazioni incompatibili tra loro.
  • Se una normativa regionale esclude l'obbligo di assistenza per una determinata tipologia di piscina, la sanzione per omissione dell'assistente ai bagnanti è legittima solo se il giudice accerta che la piscina concreta appartenga a una tipologia diversa, per la quale l'obbligo è espressamente previsto.
  • In presenza di una disciplina testualmente favorevole alla parte sanzionata, il dubbio interpretativo può incidere sulla conferma della decisione di merito e giustificare il rinvio per nuovo esame della qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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