Cassazione Civile, Ordinanza n. 22515/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006, maggiori redditi di capitale. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, escludendo dal reddito imponibile alcune movimentazioni bancarie ritenute giustificate come giroconti o restituzioni di finanziamenti. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del contribuente, ritenendo congruamente motivata sia la sentenza di primo grado sia l'azione accertativa, in quanto l'Ufficio aveva illustrato le ragioni dell'accertamento e aveva individuato le operazioni giustificate dalla documentazione prodotta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000, lamentando che la sentenza d'appello avesse una motivazione carente e meramente tautologica, limitandosi a ricalcare quella, a sua volta asseritamente assente, della sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo la nullità della sentenza per omessa motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato, in primo luogo, che il vizio di motivazione apparente e il vizio di omessa pronuncia sono concettualmente incompatibili: se il giudice ha comunque reso una motivazione, anche solo apparente, non può dirsi omessa la pronuncia sulla domanda o sull'eccezione. Ha poi ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale gli scritti difensivi dei gradi di merito né aveva specificato come e dove le questioni fossero state devolute al giudice d'appello, impedendo così il controllo sulla fondatezza della doglianza. In conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della parte contribuente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento amministrativo; la censura del contribuente è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che l'atto e la decisione avessero comunque illustrato le ragioni dell'accertamento.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari; non è stata ravvisata la dedotta carenza motivazionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per la dedotta nullità della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio perché una motivazione, seppur contestata, era presente.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per sostenere la nullità della decisione d'appello; motivo respinto.
Richiamato per il requisito motivazionale della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse omessa in senso tecnico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata dal ricorrente per entrambi i motivi.
Richiamato dalla Corte per affermare l'incompatibilità tra omessa pronuncia e motivazione, anche se ritenuta apparente.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Usato dalla Corte per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e completo, pena nullità/inammissibilità della censura.
Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074
Richiamata per il principio secondo cui motivazione apparente e omessa pronuncia sono incompatibili e per il requisito di specificità del ricorso per cassazione.
Cass. 04/03/2005, n. 4741
Richiamata a sostegno del principio di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente non coincide con la denuncia di omessa pronuncia: se il giudice di merito ha comunque espresso una motivazione, il vizio va eventualmente scrutinato come difetto di motivazione, non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nei limiti necessari al controllo di legittimità: il ricorrente deve indicare con precisione i passaggi degli atti e delle difese di merito rilevanti, non essendo sufficiente una doglianza generica sulla non condivisibilità della motivazione.
- Quando si censura la motivazione di una sentenza tributaria, è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione e indicare quali questioni siano state effettivamente devolute al giudice d'appello; in difetto, la censura è inammissibile.
- La motivazione dell'atto impositivo e della sentenza che lo conferma è ritenuta sufficiente se consente di comprendere le ragioni dell'accertamento e le operazioni ritenute o non ritenute giustificate dalla documentazione prodotta.
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