Cassazione Civile, Ordinanza n. 32113/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un credito IRES chiesto a rimborso da una società poi ceduto, con atto notarile regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate. Dopo la cessione, la cedente fu ammessa ad amministrazione straordinaria e il commissario straordinario invitò l'Agenzia a non pagare il cessionario, dichiarando di non voler subentrare nel rapporto. Il cessionario presentò istanza di rimborso, ma l'Agenzia rispose con una nota di "sospensione" del procedimento, affermando che non era ancora individuato il soggetto legittimato alla riscossione e che l'erogazione sarebbe dipesa dalle determinazioni dell'autorità giudiziaria e dal parere interno dell'amministrazione. Il cessionario impugnò la nota; la CTP dichiarò inammissibile il ricorso, mentre la CTR qualificò la nota come autentico rifiuto/sostanziale diniego di rimborso, ritenne il provvedimento impugnabile e accolse l'appello della società, riconoscendo il diritto al rimborso. In cassazione l'Agenzia dedusse: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'atto fosse una mera sospensione non impugnabile e che il giudice avrebbe dovuto solo proseguire l'istruttoria; 3) omessa pronuncia sulle eccezioni di difetto di legittimazione del cessionario e di decadenza dell'istanza; 4) violazione degli artt. 1189 e 1264 c.c., assumendo che la conoscenza di una controversia sulla cessione consentisse di rifiutare il pagamento al cessionario e che, comunque, il debitore ceduto potesse opporre l'instabilità dell'atto di cessione. La Corte ha respinto tutti i motivi, affermando che una sospensione sine die del rimborso, specie se subordinata a un giudizio non pendente, equivale a un rifiuto impugnabile; che il cessionario è legittimato a reagire contro il sostanziale diniego notificato dopo la cessione; e che l'Agenzia, quale debitore ceduto, può opporre solo eccezioni che incidano originariamente sulla validità o efficacia della cessione, non già vizi che comportino mera annullabilità o revocabilità non ancora accertata con giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore della controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della CTR, sulla natura impugnabile della nota di sospensione, sulla pretesa omessa pronuncia e sulla disciplina della cessione del credito. In particolare ha affermato che il provvedimento amministrativo che sospende indefinitamente un rimborso, senza procedere all'accertamento del credito, va equiparato a un rigetto ed è autonomamente impugnabile; ha inoltre chiarito che, in caso di cessione di credito notificata al debitore, quest'ultimo può opporre solo eccezioni che incidono ab origine sull'efficacia del contratto di cessione, mentre non può paralizzare il pagamento invocando meri vizi revocatori o questioni non ancora definitivamente accertate. La società controricorrente è risultata vittoriosa; l'amministrazione è stata condannata alle spese, ma non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per l'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente è esclusa quando la ratio decidendi sia comunque ricostruibile, anche per relationem, e il giudice d'appello si sia pronunciato in modo comprensibile sulla qualificazione dell'atto come rifiuto di rimborso
art. 19, comma 1, lett. g
sono impugnabili non solo i provvedimenti nominati, ma anche gli atti atipici che producano effetti equivalenti a un diniego o che arrechino un arresto procedimentale sostanzialmente assimilabile al rigetto
motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando le deduzioni dell'appellante siano mere difese e quando la decisione sul merito presupponga logicamente il rigetto delle questioni prospettate
la cessione di credito produce effetti verso il debitore ceduto dalla notificazione; il debitore può opporre al cessionario solo eccezioni che incidano sulla validità o efficacia originaria della cessione, non vizi che lascino la cessione efficace fino a un eventuale giudicato di revoca
la norma sul pagamento al creditore apparente è inapplicabile quando il pagamento riguardi il creditore effettivo cessionario, regolarmente notificato, poiché qui non si tratta di apparenza ma di legittimazione derivante da cessione efficace
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come disciplina speciale della cessione dei crediti fiscali, ma non decisivo nella fattispecie concreta
R.D. n. 2440/1923
richiamato quale normativa generale della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione
d.m. 30 settembre 1997, n. 384
richiamato per forma della cessione, inefficacia in ipotesi tipizzate e obbligo di notifica; la Corte rileva però che tali profili non erano rilevanti nel caso
art. 72 l.f.
l'amministrazione straordinaria non poteva utilizzare i poteri relativi ai rapporti pendenti per un contratto di cessione già concluso e con effetto traslativo precedente all'insolvenza
il giudizio sulla cessione instaurato dal cessionario e non riassunto nei termini deve considerarsi estinto, con venir meno di ogni eventuale pregiudizialità
i vizi revocatori non incidono sull'efficacia originaria della cessione e non possono essere opposti dal debitore ceduto come se la cessione fosse inefficace fin dall'origine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette al meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione di sospensione di un rimborso che differisca sine die l'erogazione e non proceda all'accertamento del credito va qualificata come diniego sostanziale ed è autonomamente impugnabile.
- Ai fini dell'impugnabilità ex art. 19 d.lgs. 546/1992, la tassatività degli atti impugnabili riguarda le categorie di provvedimenti, sicché sono ricompresi anche gli atti atipici che producano gli stessi effetti giuridici di un rifiuto o di un arresto procedimentale.
- In presenza di cessione di credito notificata al debitore ceduto, il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento salvo che il debitore dimostri un'originaria inefficacia della cessione; non sono opponibili meri vizi che comportino solo annullabilità o revocabilità non ancora definitivamente accertata.
- L'art. 1189 c.c. non si applica al pagamento al cessionario regolarmente notificato, perché il problema non è quello del creditore apparente ma della validità ed efficacia della cessione.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando le questioni dedotte siano mere difese o quando la decisione di merito le assorba logicamente, presupponendone il rigetto.
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