Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva convenuto davanti al Tribunale di Salerno diversi soggetti, tra cui il Ministero della Giustizia, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della vendita giudiziaria e del correlato decreto di trasferimento relativi a un immobile aggiudicato nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che il bene fosse affetto da una situazione di "aliud pro alio"; in subordine chiedeva la riduzione del prezzo e la restituzione della somma versata. Il Tribunale di Salerno aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale e l'aveva dichiarata in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo che l'azione dovesse qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, soggetta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, con esclusione dell'applicazione del foro erariale anche se era stato evocato il Ministero. Con il regolamento di competenza la società ha sostenuto che la presenza in giudizio del Ministero avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 25 c.p.c., radicando la competenza presso il Tribunale di Salerno, sede dell'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando che la controversia, correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di aggiudicazione e il decreto di trasferimento, apparteneva alla competenza funzionale e inderogabile del giudice del luogo in cui si era svolta l'esecuzione forzata, cioè il Tribunale di Nocera Inferiore. Ha quindi rimesso le parti a tale tribunale per la riassunzione nel termine di legge e ha demandato allo stesso anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente al giudice di rilevare d'ufficio la questione di competenza nel caso esaminato
richiamato nel provvedimento del Tribunale di Salerno per la dichiarazione di incompetenza
foro erariale invocato dalla ricorrente, ma ritenuto inapplicabile alla controversia di opposizione agli atti esecutivi
individua la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione per le opposizioni esecutive e agli atti esecutivi
qualifica l'azione come opposizione agli atti esecutivi
richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. per indicare le opposizioni esecutive sottratte al foro erariale
art. 7 r.d. n. 1611 del 1933
esclude l'operatività del foro erariale per le cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte contro la P.A.
regola la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 6557/1994
richiamata come precedente conforme sul rapporto tra opposizioni esecutive e foro erariale
Cass. n. 8069/2018
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 11729/2017
richiamata per il riferimento all'ipotesi di aliud pro alio nella vendita
Massime di principio
- Le opposizioni all'esecuzione e le opposizioni agli atti esecutivi proposte anche contro una pubblica amministrazione non sono soggette al foro erariale, perché l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 ne esclude l'operatività e si applica la competenza prevista dall'art. 27 c.p.c.
- Quando la domanda è diretta a contestare il provvedimento di aggiudicazione e il decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, la controversia va qualificata in base al suo contenuto sostanziale come opposizione agli atti esecutivi.
- Nelle controversie qualificate come opposizioni esecutive, la competenza è funzionale e inderogabile del giudice del luogo in cui si è svolta l'esecuzione forzata, a prescindere dalla presenza nel giudizio del Ministero della giustizia o di altro ente pubblico.
- L'erroneo richiamo al foro erariale non può spostare la competenza quando la causa rientra in una materia sottratta per legge a tale foro; il giudice adito deve quindi dichiarare l'incompetenza e le parti devono riassumere davanti al giudice competente.
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