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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 1998 per la demolizione di fabbricati rurali, la costruzione di un edificio e lo sbancamento necessario all'opera. Il committente sosteneva che l'appaltatore avesse eseguito varianti non autorizzate al progetto originario, causando il sequestro del cantiere e la sospensione dei lavori, e che avesse poi ingiustificatamente rifiutato di riprendere l'opera anche dopo la revoca della sospensione. Chiedeva il risarcimento dei danni per inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore contestava ogni responsabilità, affermando che le modifiche erano necessarie, richieste dal committente e svolte sotto la direzione dei lavori; reclamava inoltre il pagamento di corrispettivi ulteriori per lavori extracapitolato e l'indennizzo per il fermo tecnico, deducendo anche un recesso di fatto unilaterale del committente senza indennizzo ex art. 1671 c.c. In cassazione l'appaltatore ha denunciato: (1) violazione degli artt. 232 c.p.c. e 2729 c.c. per avere la sentenza valorizzato la mancata comparizione all'interrogatorio formale senza considerare altre prove; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la documentazione che, a suo dire, riferiva al committente le varianti; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1660 c.c. per il mancato riconoscimento del compenso per i lavori aggiuntivi; (4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1671 c.c. per non avere accolto la domanda riconvenzionale sul preteso recesso illegittimo del committente; (5) violazione degli artt. 116 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulla mancata comparizione all'interrogatorio formale, ma aveva richiamato l'istruttoria di primo grado, dalla quale emergeva che l'appaltatore non aveva provato che le varianti fossero imputabili al committente; ha inoltre escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il riferimento alle "esigenze della ditta" nella relazione tecnica non era sufficiente a dimostrare la riferibilità delle varianti al committente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché il diritto al compenso per i lavori aggiuntivi era stato escluso sulla base dell'interpretazione dell'art. 2 del contratto, censura che il ricorrente non aveva articolato nei termini di una vera violazione dei canoni ermeneutici. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che l'accertata imputabilità delle varianti alla sola iniziativa dell'appaltatore e il conseguente risarcimento in favore del committente implicavano la legittimità del recesso del committente. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale è stata valutata nel quadro complessivo delle prove e non come unico fondamento della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    Non è stata ravvisata una неправa applicazione delle presunzioni, poiché la Corte territoriale ha ritenuto non provata la riferibilità delle varianti al committente.

  • art. 208 c.p.c.

    La decadenza dalla prova testimoniale ha inciso sull'esito istruttorio, impedendo la prova dei fatti allegati dall'appaltatore.

  • art. 1660 c.c.

    La disciplina delle variazioni necessarie nell'appalto non è stata applicata in favore dell'appaltatore perché il giudice di merito ha interpretato il contratto nel senso di subordinare il compenso aggiuntivo all'accordo delle parti.

  • art. 1671 c.c.

    L'accertata responsabilità dell'appaltatore per le varianti e il conseguente sequestro del cantiere hanno reso implicitamente legittimo il recesso del committente.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure sul mancato apprezzamento delle prove sono state ritenute generiche e non idonee a sovvertire la valutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le doglianze sulle spese sono state assorbite dal rigetto dei motivi principali.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come denunce di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma sono stati ritenuti infondati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di appalto, la parte che deduce che le varianti eseguite siano state richieste o autorizzate dal committente deve fornire una prova specifica e convincente; la mancata prova di tale imputabilità legittima la conclusione di responsabilità dell'appaltatore.
  • La valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione se la decisione non si fonda su un solo elemento isolato, ma su un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto trascurato sia realmente decisivo e non sia desumibile in modo solo generico o equivoco dagli atti richiamati.
  • Nel contratto di appalto, il diritto al compenso per lavori aggiuntivi o varianti dipende anzitutto dal contenuto del contratto e dalla volontà delle parti; se il giudice interpreta la clausola contrattuale come subordinante il compenso all'accordo, la censura deve colpire specificamente tale interpretazione.
  • Quando l'accertamento di merito attribuisce le varianti e le conseguenze pregiudizievoli alla sola iniziativa dell'appaltatore, può ritenersi logicamente e giuridicamente giustificato il recesso del committente senza che sia configurabile un suo inadempimento ex art. 1671 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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