Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di acquisto relativa a una porzione di immobile in Genova, nella quale erano previsti un termine per la stipula del rogito e una caparra confirmatoria. L'acquirente aveva poi dichiarato il recesso, rivendicando il diritto a conseguire il doppio della caparra, assumendo l'inadempimento della società venditrice per il mancato rispetto del termine pattuito e per ulteriori profili collegati alla mancata stipula del definitivo. La società venditrice aveva invece sostenuto che il termine non fosse essenziale e che il ritardo fosse stato determinato anche dalle richieste di modifica del progetto avanzate dall'acquirente. In appello, la società venditrice ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con esclusione di ogni somma dovuta all'acquirente; quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 1385 e 1457 c.c. per la ritenuta illegittimità del recesso pur in assenza di termine essenziale; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1385 c.c. per la questione del preteso preliminare di preliminare; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove; violazione degli artt. 1385 e 1457 c.c. per la mancata considerazione della diffida/messa in mora; violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese, ritenute illegittimamente poste integralmente a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva logicamente accertato che il termine per il rogito non fosse essenziale, anche in ragione delle richieste di modifica formulate dall'acquirente, con conseguente esclusione dell'inadempimento della venditrice e quindi dell'operatività del recesso con diritto al doppio della caparra. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione sul 'preliminare di preliminare'. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la mancata messa in mora era solo un argomento aggiuntivo e non una autonoma ratio decidendi. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la condanna alle spese seguiva correttamente il totale accoglimento dell'appello principale della società venditrice e che l'appello incidentale dell'acquirente era stato legittimamente dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La caparra confirmatoria non consente il recesso con ritenzione/doppio della caparra se manca l'inadempimento della controparte; nel caso concreto il recesso è stato escluso perché la venditrice non era inadempiente.
Il termine per la stipula del definitivo non è stato ritenuto essenziale sulla base del concreto svolgimento del rapporto e delle condotte delle parti.
La censura è stata giudicata inammissibile perché introduceva una questione nuova non affrontata nella sentenza impugnata.
La violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo allegare l'utilizzo di prove non dedotte, prove legali ignorate o erroneamente valorizzate.
La condanna alle spese è stata confermata poiché l'appello principale della controparte era stato accolto integralmente e l'appello incidentale del ricorrente era inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel contratto con caparra confirmatoria, il diritto al recesso e al doppio della caparra presuppone un effettivo inadempimento della controparte; se il giudice accerta che il termine per il definitivo non era essenziale, il recesso non è legittimo.
- La natura essenziale del termine non si desume in astratto dalla sola previsione contrattuale, ma va valutata alla luce dell'intero svolgimento del rapporto e delle condotte concretamente tenute dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, trascurato prove legali o attribuito valore di piena prova a elementi che non lo sono.
- Una censura di cassazione è inammissibile quando introduce una questione nuova non trattata nella decisione impugnata e non risulta specificamente dedotta nei gradi di merito.
- Ai fini della liquidazione delle spese, rileva l'esito complessivo del giudizio di impugnazione e non la soccombenza su singoli capi secondari o domande dichiarate inammissibili.
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