Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una macchina operatrice/finitrice: l'acquirente aveva agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, lamentando la mancata consegna del certificato di origine e dell'allegato tecnico necessari, a suo dire, per il passaggio di proprietà e l'immatricolazione del bene. La venditrice convenuta aveva chiamato in causa la società da cui aveva acquistato il macchinario, sostenendo che l'eventuale inadempimento derivasse da quest'ultima. In primo grado la domanda dell'acquirente era stata accolta e la garanzia rigettata; in appello l'impugnazione della venditrice era stata dichiarata inammissibile nei confronti dell'acquirente per decadenza e rigettata nei confronti della società chiamata in garanzia. In cassazione la venditrice ha proposto tre motivi: 1) violazione della regola per cui la notificazione della sentenza di primo grado alla parte non fa decorrere il termine breve per appellare; 2) violazione dell'art. 106 c.p.c. e degli artt. 1497 e 1470 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la garanzia del precedente venditore, senza considerare l'inadempimento relativo alla documentazione e la non scarsa importanza dello stesso; 3) omessa pronuncia sui vizi denunciati in appello e erronea applicazione degli artt. 1495 e segg. c.c., oltre a vizi motivazionali, quanto all'esclusione della responsabilità della società chiamata in garanzia e alla ritenuta perenzione dell'azione di garanzia.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società venditrice ricorrente e l'acquirente, per effetto di una transazione sopravvenuta intervenuta tra loro, con compensazione delle spese di quel rapporto processuale. Ha invece esaminato i motivi residui relativi al rapporto con la società chiamata in garanzia e ha rigettato il ricorso nei confronti di quest'ultima. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, infondati o inammissibili il secondo e il terzo motivo, valorizzando l'accertamento di merito secondo cui il macchinario era conforme al modello prescelto, non era emersa in trattativa alcuna obbligazione del precedente venditore circa la documentazione per l'immatricolazione, la macchina non era omologabile perché non abilitata alla circolazione su strada e l'unico documento necessario era quello di conformità CE, già messo a disposizione. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le censure motivazionali e quelle sull'omessa ammissione di mezzi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società chiamata in garanzia e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza
è richiamato in tema di chiamata in garanzia del terzo
sono evocati dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'inadempimento del venditore e della garanzia nella vendita
sono evocati per contestare l'esclusione della responsabilità del precedente venditore e i termini dell'azione di garanzia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
direttive 89/32 CEE - 89/326 CEE
richiamate come base della dichiarazione di conformità rilevante per la vendita del macchinario
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga una transazione tra alcune sole parti del rapporto processuale, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel rapporto e, per effetto del venir meno dell'interesse, il motivo di ricorso che lo riguardi diviene inammissibile.
- La chiamata in garanzia del precedente venditore presuppone l'allegazione e la prova di un'effettiva obbligazione o responsabilità di costui rispetto all'inadempimento dedotto; in mancanza, non può essere affermata la sua responsabilità solo perché il bene sia stato successivamente rivenduto nello stesso circuito contrattuale.
- Nella vendita di un bene tecnico, la non consegna di documentazione è fonte di responsabilità solo se quella documentazione sia effettivamente dovuta in base al contratto o necessaria per l'uso convenuto del bene; se il bene non è destinato o abilitato alla circolazione su strada, non può automaticamente pretendersi l'immatricolazione come qualità essenziale.
- Le censure di legittimità che mirano a contestare la valutazione delle prove o la motivazione in termini di insufficienza e contraddittorietà sono inammissibili alla luce dell'attuale art. 360, n. 5, c.p.c., salvo il dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando il giudice di merito accerta che il bene è conforme al modello pattuito e che l'eventuale difetto lamentato non incide su un'obbligazione assunta dal chiamato in garanzia, la domanda di garanzia deve essere respinta e il relativo ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
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