Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La società ha proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogata per asserita violazione delle norme regolamentari del Comune di Venezia in materia di trasporto non di linea a noleggio con conducente. La sanzione traeva origine dall'aver effettuato circolazione acquea nella zona a traffico limitato del centro storico veneziano in violazione dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza dirigenziale n. 310/2006, che consentiva ai natanti NCC autorizzati da comuni diversi da Venezia l'accesso al Canal Grande solo in una fascia oraria limitata, a differenza dei natanti autorizzati dal Comune di Venezia. Dopo l'accoglimento dell'opposizione in primo grado, il Tribunale aveva riformato parzialmente la decisione confermando la sanzione solo per tale violazione, ritenendo la disciplina comunale già vagliata dal giudice amministrativo e non disapplicabile dal giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un motivo articolato sotto più profili, la violazione di norme costituzionali, del TFUE, della legge n. 287/1990, della legge quadro n. 21/1992 e della legge regionale Veneto n. 63/1993, sostenendo che la disciplina comunale introducesse una discriminazione ingiustificata tra operatori parimenti abilitati, favorendo le imprese autorizzate dal Comune di Venezia e comprimendo la concorrenza; ha inoltre contestato che le esigenze di tutela ambientale e del patrimonio lagunare potessero giustificare una limitazione riferita soltanto ai titoli rilasciati da altri comuni. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, poi rinunciato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società, ha preso atto della rinuncia del Comune al ricorso incidentale dichiarando estinto quel segmento del giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha annullato direttamente l'ordinanza-ingiunzione opposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando la novità delle questioni e l'intervento sopravvenuto delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011
disciplinano l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione nel giudizio di primo grado
art. 5, comma 3, ordinanza dirigenziale Comune di Venezia n. 310/2006
accesso al Canal Grande consentito ai natanti NCC di altri comuni solo in una fascia oraria limitata
la disposizione è ritenuta viziata e disapplicabile perché introduce una restrizione non consentita dalla legge attributiva del potere, discriminando gli operatori in base al comune che ha rilasciato il titolo
art. 11, comma 1, L. 21/1992
non consente di escludere l'esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC; non giustifica il divieto selettivo
art. 12, comma 5, L. 63/1993 Regione Veneto
impone di considerare il moto ondoso nella regolazione del traffico e nel rilascio delle autorizzazioni, ma non autorizza a distinguere la circolazione dei soggetti già autorizzati in base alla provenienza del titolo
art. 5 L. 21/1992
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare residuale sulle modalità di svolgimento del servizio NCC, che non può eccedere i limiti fissati dalla normativa statale e regionale
art. 4 L. 21/1992
riconosce competenze regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea
art. 21 L. 287/1990
richiamato per l'intervento dell'AGCM che ha segnalato distorsioni concorrenziali create dalla disciplina comunale
artt. 3, 16, 41, 97, 117 Cost.
invocati come parametri di legittimità costituzionale della disciplina comunale e della disparità di trattamento
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di servizi pubblici non di linea è residuale e deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale e regionale, senza introdurre limitazioni che non trovino base nella legge attributiva del potere.
- È illegittima, per eccesso di potere, la disciplina locale che, nel regolare l'accesso a una ZTL o a un'area urbana sensibile, discrimini gli operatori abilitati in base al comune che ha rilasciato il titolo, se la normativa sovraordinata non prevede tale criterio selettivo.
- Il richiamo a esigenze di tutela ambientale, del patrimonio storico o della circolazione può giustificare limitazioni generali e ragionevoli del traffico, ma non una restrizione selettiva riferita soltanto ad alcune categorie di operatori parimenti autorizzati quando la legge non la consente.
- Quando il giudice ordinario accerta che un atto amministrativo presupposto è illegittimo per violazione di legge o eccesso di potere, può disapplicarlo ai fini della decisione sulla sanzione, anche se l'atto sia stato in precedenza ritenuto legittimo dal giudice amministrativo in relazione a profili diversi.
- In presenza di una violazione sanzionata sulla base di una disposizione regolamentare illegittima, la cassazione può annullare direttamente l'ordinanza-ingiunzione se non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
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