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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38063/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa IVA relativa all'anno 1995, poi sfociata in un'intimazione di pagamento notificata nel 2009 per complessivi euro 18.345,17. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto perché la cartella presupposta risultava, secondo lui, non validamente notificata e perché la pretesa era comunque prescritta/decaduta. In appello la decisione è stata riformata, ritenendosi regolare la notifica della cartella presso l'indirizzo indicato dal contribuente e non maturata la prescrizione. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi, tutti centrati sulla nullità/irritualità della notificazione della cartella di pagamento e sulle conseguenti ricadute in termini di prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione. Ha sostenuto, in sintesi, che la notifica era stata eseguita ad indirizzo errato o comunque senza il rispetto delle formalità previste per l'irreperibilità relativa, in particolare mancando la prova della ricezione della raccomandata informativa; ha inoltre dedotto la violazione delle norme sulla liquidazione e riscossione dell'IVA e delle imposte sui redditi e delle garanzie dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, con esame congiunto, i motivi relativi alla regolarità della notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione. Ha affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, si applicano le formalità dell'art. 140 c.p.c. e che la validità della notificazione richiede anche la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione. Poiché nel caso concreto tale ricezione non risultava provata, la notifica non si era perfezionata e l'agente della riscossione avrebbe dovuto rinnovarla. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la mancata pronuncia su questioni dedotte in appello, ma non è la base della decisione finale.

  • artt. 140 e 143 c.p.c.

    Evocati dal ricorrente per sostenere che la notifica, in caso di irreperibilità, doveva seguire le formalità previste per gli atti non recapitati; la Corte richiama l'art. 140 c.p.c. quale disciplina applicabile all'irreperibilità relativa.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte, in combinato con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, afferma che nei casi di irreperibilità relativa occorre osservare le formalità dell'art. 140 c.p.c. così come risultante dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 258/2012.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la disciplina della notifica degli atti tributari; dopo la declaratoria di incostituzionalità, il ricorso alla procedura semplificata è limitato ai casi di irreperibilità assoluta.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nei motivi in relazione alla liquidazione automatizzata e alla necessità della comunicazione al contribuente, ma non è decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 6, commi 1 e 5, L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente quale garanzia procedimentale del contribuente; non è la ratio decisiva della soluzione adottata.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    Censurato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della cartella in assenza della preventiva comunicazione; non è il fondamento della decisione finale.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nei motivi in tema di decadenza e termini dell'accertamento, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nei motivi in tema di decadenza dell'azione di riscossione IVA, ma non è la ratio della decisione.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dal ricorrente sotto il profilo della decadenza e della regolarità procedurale, senza rilievo decisivo nella motivazione conclusiva.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 370 c.p.c.

    Citato solo con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi in chiave garantista; la Corte valorizza, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte per esigere un procedimento notificatorio verificabile e controllabile.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che, quando la notificazione avviene a mezzo posta in caso di mancata consegna, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte osserva che, dopo la sentenza costituzionale n. 258/2012, la disciplina va letta nel senso che, in caso di irreperibilità relativa, occorrono le formalità dell'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento, quando il destinatario sia in irreperibilità relativa, la validità della notificazione richiede il rispetto integrale delle formalità dell'art. 140 c.p.c., come richiamato dalla disciplina speciale tributaria, e non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa.
  • Dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale che incida sulla disciplina della notificazione, la ritualità dell'atto ancora sub iudice va valutata secondo la norma risultante dalla declaratoria, anche se l'atto è stato compiuto prima.
  • La prova del perfezionamento della notificazione postale, quando l'atto non sia consegnato per assenza o irreperibilità relativa del destinatario, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito; la mera prova della spedizione non basta.
  • Se la notifica della cartella presupposta non si perfeziona, l'intimazione di pagamento fondata su di essa è illegittima e l'agente della riscossione deve rinnovare la notificazione.
  • Quando la controversia dipende esclusivamente dalla verifica della regolarità della notifica e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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