Sentenza del 25/01/2022 n. 2037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha determinato la rendita catastale di un immobile commerciale nel Comune di Ischia in Euro 5.567,00 attribuendo un valore di Euro 987,00/mq sulla base del metodo comparativo con tre immobili. La proprietaria (T.D.) aveva presentato con procedura DOCFA una rendita proposta di Euro 4.144,00 e ha impugnato l'avviso contestandone la motivazione e la comparabilità dei tre immobili indicati. In primo grado la CTP di Napoli ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo non comparabili i tre immobili (diversa zona, diversa destinazione commerciale) e richiamando anche la stagionalità dell'attività ischitana e la crisi economica del settore. L'Agenzia ha appellato sostenendo, fra l'altro, che il sopralluogo non è richiesto e che la stima comparativa era corretta. La CTR Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia confermando la correttezza del metodo comparativo e la non necessità del sopralluogo. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha dichiarato inammissibili o prive di interesse alcune censure (in particolare quelle relative alla mancata declaratoria di inammissibilità di motivi di appello dell'Agenzia) e ha ritenuto infondati gli argomenti che impugnavano la valutazione comparativa della CTR, richiamando il divieto di riesame del merito in sede di legittimità e il principio per cui, nel processo tributario, l'atto impositivo espone già le ragioni della pretesa e l'amministrazione non è tenuta ad allegare in appello elementi ulteriori rispetto a quanto già motivato nell'atto. Il ricorso è quindi respinto e alla ricorrente può essere addebitato un ulteriore contributo unificato secondo le norme richiamate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
artt. 1, 23, 32, 49, 57 (citati nel ricorso e nella decisione)
Norme sul processo tributario; la Corte richiama che, nel processo tributario, l'atto impositivo contiene le ragioni della pretesa e l'amministrazione non è obbligata ad allegare in appello elementi ulteriori rispetto a quanto già motivato nell'atto
Codice di procedura civile
art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 88 c.p.c., art. 342 c.p.c., art. 345 c.p.c., art. 360 c.p.c. n.4, art. 100 c.p.c., art. 112 c.p.c.
Art.115 (non contestazione): il giudice può decidere sui fatti non specificamente contestati; applicato con riferimento al processo tributario con la precisazione che l'atto impositivo svolge funzione di allegazione; art.360 n.4 è la norma che disciplina i motivi di cassazione (vizi di motivazione/parziale omessa pronuncia). Art.100 e art.112 richiamati in tema di interesse e spettanza delle doglianze
Costituzione Italiana
Principio del giusto processo e del contraddittorio; richiamato dalla ricorrente ma la Corte ne trae motivazione per confermare che non vi è obbligo di ulteriore allegazione da parte dell'Amministrazione in appello
R.D. n. 633 del 1939
Norma citata dalla ricorrente fra le fonti fiscali rilevanti per la determinazione catastale/tributaria; la Corte non procede a revisione di merito rispetto alle deduzioni su tali norme
D.P.R. n. 1142 del 1949
Norma catastale citata dalla ricorrente; la Corte non esercita riesame sul merito delle comparazioni tecniche richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata dalla ricorrente fra le disposizioni fiscali/tributarie; utilizzata come contesto normativo ma non oggetto di interpretazione decisiva in sede di legittimità
D.L. n. 70 del 1988
Citando disposizioni fiscali/tributarie che la ricorrente ritiene violate; la Corte nega che vi sia spazio per controllo di merito in sede di cassazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'addebito alla ricorrente di un ulteriore contributo unificato
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni
art. 23, comma 8-bis (conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Disposizioni emergenziali che hanno autorizzato la celebrazione della udienza in camera di consiglio; richiamate a fini procedurali
D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e modificazioni
art. 7 (conv. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126)
Ulteriore richiamo procedurale relativo alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina il merito della valutazione comparativa degli immobili: contestazioni sulla comparabilità devono essere provate e articolate nei gradi di merito, e non possono essere trasformate in motivi di cassazione per vizio di fatto.
- Nel processo tributario l'atto impositivo funge anche da esposizione delle ragioni dell'Amministrazione; pertanto, in appello l'Agenzia non è sempre tenuta a introdurre ulteriori allegazioni quando si limita a ribadire la correttezza della propria stima contenuta nell'atto.
- Il sopralluogo non è un requisito formale obbligatorio per la legittimità di una stima catastale: il metodo comparativo può essere ritenuto valido anche senza visita in loco se la documentazione e la comparazione risultano congruamente motivate nei giudizi di merito.
- Le eccezioni procedurali relative all'inammissibilità di motivi di appello devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e dimostrate; ove risultino prive di incidenza concreta sul giudizio di merito, possono essere ritenute irrilevanti dalla Corte.
- In una futura controversia simile, il contribuente che contesta una rendita determinata per comparazione dovrebbe produrre elementi puntuali e comparativi (ubicazione precisa, effettiva destinazione d'uso, dati metrici, documentazione fotografica, ricavi o canoni ove rilevanti, evidenze sulla stagionalità e crisi settoriale) già nei primi gradi di giudizio per impedire il consolidarsi della valutazione dell'Amministrazione.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione tecnica dell'immobile devono essere svolte e dimostrate nei giudizi di merito; la Corte di Cassazione interviene solamente su profili di diritto, vizi di motivazione o violazioni processuali rilevanti.
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