Sentenza del 25/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
L'effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato - Sussiste - Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila (Sez. VII - distaccata di Pescara) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della CTP e dichiarando non dovuto il rimborso richiesto dal contribuente. L'appellata è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €300,00 per ciascun grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di imposte e accessori versati nel periodo di sospensione previsto dai provvedimenti agevolativi connessi al terremoto in Abruzzo (2009). La CTP di Pescara aveva accolto parzialmente il ricorso riconoscendo un rimborso IRPEF di €788,14. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato sostenendo che non esiste alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte e degli accessori versati durante il periodo di sospensione, che il pagamento volontario alle scadenze non fa nascere una posizione creditoria dello Stato verso il contribuente e che la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 (misure SA.35083) ha dichiarato illegittime e incompatibili le agevolazioni fiscali, disponendo il recupero degli aiuti; inoltre l'IVA, essendo tributo armonizzato, non può beneficiare di riduzioni incompatibili con il diritto comunitario.
Norme richiamate
Decisione della Commissione Europea 14.8.2015 (misure SA.35083/2012/C, ex 2012/NN)
non riportata testualmente nel provvedimento
La Commissione ha ritenuto incompatibili le agevolazioni fiscali concesse per il sisma in Abruzzo e ha disposto il recupero degli aiuti, salvo quelli antecedenti oltre dieci anni; ciò implica che le misure agevolative non legittimano la rimborsabilità delle imposte già versate.
Normativa nazionale sui provvedimenti agevolativi per il post-sisma (provvedimenti di sospensione dei versamenti)
I provvedimenti agevolativi citati parlano esclusivamente di sospensione dei versamenti e di successivo rientro, non di rimborso per somme versate volontariamente durante il periodo di sospensione; pertanto la disposizione normativa è stata interpretata come escludente la rimborsabilità.
Principi del diritto comunitario sull'IVA
L'IVA, quale tributo armonizzato, non può essere oggetto di riduzioni incompatibili con il diritto comunitario; pertanto non sarebbe ammissibile un rimborso riferito a presunte riduzioni agevolative contrarie al diritto UE.
Massime di principio
- Il pagamento volontario di imposte durante un periodo di sospensione previsto da provvedimenti agevolativi non crea automaticamente un credito dello Stato verso il contribuente: è necessaria una norma espressa che riconosca il rimborso.
- Se la Commissione Europea ha dichiarato incompatibili agevolazioni nazionali e ha disposto il recupero degli aiuti, gli effetti nazionali possono comportare l'impossibilità di rimborsare imposte che rifletterebbero tali agevolazioni illegittime.
- I provvedimenti che parlano di "sospensione" devono essere interpretati come differimento dell'obbligazione (successivo rientro dei versamenti) e non come titolo a rimborso per chi ha comunque versato nei termini.
- Per l'IVA, essendo tributo armonizzato, occorre particolare cautela: riduzioni o rimborsi che possono risultare incompatibili con il diritto UE sono suscettibili di essere annullati o recuperati.
- In giudizio tributario la motivazione del provvedimento è essenziale: carenze di motivazione possono essere censurate, ma l'interpretazione delle norme europee e nazionali applicabili resta determinante per l'esito della controversia.
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