Sentenza del 25/01/2022 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Integrazione del contraddittorio - Assegnazione di un termine - Inerzia - Effetti - Estinzione del processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo è stato estinto per l'inerzia dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Le spese processuali sono state poste a carico dell'Agenzia appellante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice aveva assegnato un termine per l'integrazione del contraddittorio (con due rinvii, entrambi comunicati alle parti) e la parte onerata della notificazione (nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate) non ha provveduto a notificare il gravame all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tale inerzia nella esecuzione dell'incombente di notificazione ha reso impossibile l'integrazione del contraddittorio prevista e ordinata dal giudice.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 14
L'art. 14 è stato richiamato in relazione all'istituto dell'integrazione del contraddittorio e alle conseguenze processuali dell'inerzia della parte cui è demandato l'onere di notificare. Il giudice interpreta la norma nel senso che la mancata esecuzione dell'incombente di integrazione nei termini assegnati configura comportamento omissivo tale da determinare l'estinzione del processo e l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
Massime di principio
- Quando il giudice assegna un termine per l'integrazione del contraddittorio, la parte onerata all'esecuzione della notificazione deve compiere l'atto nei termini: la mancata esecuzione è rilevante e può comportare l'estinzione del processo.
- I rinvii concessi e comunicati alle parti non esonerano la parte obbligata dall'onere di provvedere; l'inerzia ripetuta rafforza la conclusione dell'inoperosità e giustifica l'estinzione.
- La responsabilità delle spese processuali ricade sulla parte che ha determinato l'estinzione per sua inadempienza (anche se si tratta di un'amministrazione pubblica/autorità ), salvo che risulti causa imputabile ad altri o giustificazioni adeguate.
- In situazioni analoghe è consigliabile chiedere tempestivamente ulteriori proroghe motivate o fornire al giudice prove documentali dell'impossibilità di eseguire la notificazione; l'inerzia non documentata è sanzionata con durezza.
- Occorre porre attenzione a chi è il soggetto che va effettivamente notificato (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione) e iscrivere correttamente l'atto: errori nella individuazione della controparte da integrare possono determinare l'inutilità dell'adempimento e responsabilità per l'inerzia.
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