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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Mancata impugnazione - Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Esclusione - Limite - Vizi propri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa a seguito di un atto impositivo che era divenuto definitivo per mancata impugnazione. La questione era se l'intimazione costituisse un nuovo e autonomo atto impositivo impugnabile anche per vizi inerenti all'atto impositivo originario, o se fosse sindacabile solo per i propri vizi formali/propagatori.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento successiva a un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo. In base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, l'intimazione è sindacabile solo per i vizi propri (es. difetti di notifica, di forma o di conteggio contenuti nell'intimazione stessa) e non per vizi attinenti all'atto impositivo da cui è nato il debito. Eccezione: se il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione di pagamento, allora è ammesso che con l'impugnazione dell'intimazione possano essere dedotti anche i vizi dell'atto impositivo originario. La sentenza richiama anche il precedente Cass. 3005/20.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 19, comma 3

    L'art. 19, c. 3 è stato interpretato nel senso che l'intimazione di pagamento non costituisce nuovo atto impositivo e resta sindacabile solo per i suoi vizi propri; non consente di riaprire questioni di merito già definite per mancata impugnazione dell'atto impositivo originario.

  • Cass. 3005/20 (giurisprudenza richiamata)

    Il precedente è richiamato a conferma del principio secondo cui la intimazione di pagamento non consente di contestare vizi dell'atto impositivo originario, salvo il caso in cui il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa solo con la intimazione stessa.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento emessa dopo che l'atto impositivo è divenuto definitivo non riapre il merito della pretesa: può essere impugnata soltanto per vizi propri (notifica, forma, errori di calcolo contenuti nell'intimazione).
  • Per contestare i vizi dell'atto impositivo originario è necessario averlo impugnato nei termini oppure dimostrare che si è venuti a conoscenza della pretesa soltanto con la notificazione dell'intimazione di pagamento; in quest'ultimo caso l'impugnazione dell'intimazione può sollevare anche i vizi dell'atto originario.
  • In caso di difetto di notifica o di mancata conoscenza dell'atto impositivo precedente, il contribuente deve documentare la propria effettiva impossibilità di conoscere l'atto per poter estendere il sindacato sull'intimazione anche al merito dell'imposizione.
  • Nelle difese contro un'intimazione verificare prioritariamente: (a) data e correttezza della notifica dell'atto impositivo originario; (b) eventuali vizi formali o di conteggio nell'intimazione stessa; (c) presenza di precedenti impugnazioni o termini decadenziali già decorso.

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