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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia aveva rettificato classe, consistenza e rendita di quattro unità immobiliari ad uso ufficio situate in via San Zeno, Brescia, classate dalla contribuente mediante procedura DOCFA. La rettifica comprendeva il passaggio dalla classe 5 alla classe 6 e la rideterminazione del numero dei vani. Imbre Srl ha dedotto: (1) violazione degli obblighi di motivazione, perché l’avviso non indicava le ragioni fattuali della modifica della consistenza e del numero dei vani; (2) nullità della sentenza per avere valorizzato dati istruttori non indicati nell’atto, in violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove; (3) omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla consistenza catastale. La CTR Lombardia, con sentenza n. 1945/26/19 depositata il 30 aprile 2019, aveva rigettato l’appello, confermando il rigetto del ricorso contro l’avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: se la rettifica DOCFA ridetermina il numero dei vani, l’Amministrazione deve indicare specificamente gli elementi fattuali che giustificano la diversa individuazione del vano utile, considerando destinazione funzionale, caratteristiche strutturali ed estensione. La mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita non basta, poiché la rettifica può implicare una diversa valutazione dei fatti dichiarati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, essendo la questione dell’omessa pronuncia ricompresa nel profilo di violazione di legge accolto. Il secondo motivo è stato rigettato: i dati istruttori possono rilevare sul piano della prova della rettifica, ma non integrano successivamente la motivazione mancante dell’avviso. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    In tema di catasto, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l'amministrazione deve dare specifico conto.

    La motivazione dell’atto di rettifica catastale deve esplicitare le ragioni fattuali della rideterminazione dei vani; la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe non è sufficiente quando la modifica incide sulla consistenza dichiarata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    In tema di catasto, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l'amministrazione deve dare specifico conto.

    In applicazione dell’obbligo di motivazione degli atti tributari, l’ufficio deve indicare gli elementi concreti che spiegano la variazione del numero dei vani, così da rendere comprensibile e contestabile la rettifica.

  • Decreto ministeriale n. 701 del 1994

    In tema di catasto, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l'amministrazione deve dare specifico conto.

    Nel procedimento DOCFA, pur caratterizzato dalla partecipazione del contribuente e dalla possibilità di motivare la classificazione con dati oggettivi in situazioni ordinarie, una modifica del numero dei vani richiede di spiegare quali fatti giustificano la diversa qualificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    È la disposizione processuale in base alla quale è stato proposto il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    È la disposizione processuale invocata per i motivi di ricorso concernenti la nullità della sentenza.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte ha chiarito che gli elementi istruttori utilizzati per comprovare la rettifica attengono all’onere della prova dell’Amministrazione e non possono sanare un difetto originario di motivazione dell’atto.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente riguardo alla valutazione dei dati istruttori; la Corte ha respinto il motivo, distinguendo il piano probatorio da quello della motivazione dell’avviso.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo all’utilizzo di elementi istruttori non indicati nell’atto; tale censura è stata rigettata perché la prova della rettifica non integra la motivazione dell’avviso.

  • Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, secondo comma

    La disciplina degli elementi di valutazione della tariffa che "per ciascuna categoria e classe ...esprime in moneta legale la rendita catastale" rende evidente che il vano utile concorre alla determinazione della consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

    La rendita catastale è espressa dalla tariffa per categoria e classe; la consistenza, determinata anche dal vano utile, è un elemento rilevante per l’attribuzione della rendita.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 44 e seguenti

    La disciplina degli elementi di valutazione della tariffa che "per ciascuna categoria e classe ...esprime in moneta legale la rendita catastale" rende evidente che il vano utile concorre alla determinazione della consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - secondo i criteri di qualificazione delineati dal D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 44 e ss., - e che detti criteri di qualificazione hanno ad oggetto, per l'appunto, la destinazione, la connotazione strutturale e la stessa estensione superficiaria del vano e, così, dati fattuali che in vario modo concorrono alla identificazione del vano utile.

    I criteri catastali di qualificazione considerano elementi fattuali del vano, tra cui destinazione, struttura e superficie; se tali elementi conducono a rideterminare i vani dichiarati, la rettifica deve darne specificamente conto.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 45

    La valutazione in discorso - che viene operata in difformità di quella espressa nella dichiarazione docfa di parte - può, difatti, incidere sulla "destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare" (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 45) - e, dunque, correlarsi alla considerazione (anche) della "superficie ...stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe" (D.P.R. cit., art. 47).

    La destinazione principale del vano è uno degli elementi fattuali rilevanti per individuarlo e classificarlo; una rettifica fondata su una diversa destinazione deve essere esplicitata.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 46 e 51

    La valutazione in discorso - che viene operata in difformità di quella espressa nella dichiarazione docfa di parte - può, difatti, incidere sulla "destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare" (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 45) - e, dunque, correlarsi alla considerazione (anche) della "superficie ...stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe" (D.P.R. cit., art. 47) - ovvero su di una destinazione accessoria, a servizio diretto o meno dei vani a destinazione principale, ovvero quale dipendenza (D.P.R. cit., artt. 46 e 51); nell'uno, così come nell'altro caso, evidente rimanendo che la rettifica incide sul dato fattuale oggetto di dichiarazione perché (in ipotesi) rideterminata la destinazione, la connotazione strutturale, la stessa estensione superficiaria del vano.

    Anche i vani accessori e le dipendenze contribuiscono alla consistenza catastale; modificare la loro qualificazione può incidere sui dati fattuali dichiarati e impone di motivare la rettifica.

Massime di principio

  • Nel procedimento DOCFA, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita può essere sufficiente quando l’ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica degli stessi fatti dichiarati.
  • Se l’ufficio ridetermina il numero dei vani, deve invece spiegare quali elementi fattuali giustificano la modifica, con riferimento, secondo il caso, a destinazione, caratteristiche strutturali e superficie dei vani.
  • La prova raccolta o utilizzata dall’Amministrazione in giudizio non può integrare retroattivamente la motivazione carente dell’avviso: motivazione dell’atto e prova della rettifica sono piani distinti.
  • La decisione di cassazione con rinvio non definisce l’esito finale della controversia catastale: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando il principio di diritto enunciato.

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