Sentenza del 26/06/2024 n. 17635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione totalitaria delle quote della Eli Motors Srl, registrata il 10 novembre 2014. L’Agenzia aveva riqualificato l’operazione come cessione d’azienda e liquidato la relativa imposta. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1729/2020 depositata il 18 giugno 2020, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso per difetto di delega al sottoscrittore. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, che la decisione di primo grado fosse passata in giudicato perché l’Agenzia non avrebbe specificamente impugnato la questione della delega; con il secondo, che l’art. 20 del testo unico dell’imposta di registro impone di considerare gli effetti giuridici dell’atto registrato, senza riqualificarlo sulla base della causa reale o degli interessi economici perseguiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il ricorrente non ha riportato nel ricorso per cassazione i motivi d’appello rilevanti né specificato adeguatamente i fatti processuali necessari a verificare la denunciata formazione del giudicato; inoltre, le censure d’appello andavano interpretate considerando l’atto nel suo complesso. Ha accolto il secondo motivo: per l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dopo le modifiche legislative, l’imposta va determinata sulla base degli elementi ricavabili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati, salvo specifiche disposizioni. La cessione delle quote trasferisce la partecipazione societaria, non l’azienda, che resta intestata alla società; non era quindi possibile tassare l’atto come cessione d’azienda sulla base della sostanza economica dell’operazione. Un’eventuale contestazione antielusiva deve essere svolta secondo l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 e le relative garanzie. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: 700 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione - la tassazione di registro dell'atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all'atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non anche l'azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo
La qualificazione e la tassazione dell’atto devono fondarsi sugli effetti giuridici desumibili dall’atto sottoposto a registrazione. La cessione totalitaria di quote trasferisce le partecipazioni, non l’azienda posseduta dalla società; non può quindi essere riqualificata come cessione d’azienda basandosi sulla causa economica complessiva o su elementi estranei all’atto.
Art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), ha, quindi, ridisegnato le coordinate regolative dell'art. 20, cit., il cui contenuto ne è uscito riformulato nei seguenti termini: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi."
La riformulazione dell’art. 20 circoscrive l’interpretazione agli elementi desumibili dall’atto registrato ed esclude, salvo eccezioni previste dal testo unico, il ricorso a elementi extratestuali e ad atti collegati. La legge n. 145/2018 ha qualificato tale riformulazione come interpretazione autentica.
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis
Se l’Amministrazione intende contestare un’operazione come abusiva o elusiva, deve utilizzare la disciplina antielusiva dell’art. 10-bis, rispettandone presupposti sostanziali e regole procedimentali, anziché ampliare l’interpretazione dell’atto ai sensi dell’art. 20.
Art. 324 del codice di procedura civile e art. 2909 del codice civile
l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di ricorso, così che il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato
Chi deduce in cassazione un errore processuale connesso alla formazione del giudicato deve indicare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, le censure e i fatti processuali su cui fonda la doglianza. La Cassazione non è tenuta a ricostruirli mediante un generico rinvio agli atti.
Massime di principio
- Nell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto va normalmente determinata considerando il suo contenuto e gli effetti giuridici che risultano dall’atto presentato alla registrazione; non basta che l’operazione persegua, sul piano economico, un risultato simile a quello di un diverso negozio.
- La cessione totalitaria delle quote di una società non equivale, ai fini dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, alla cessione dell’azienda appartenente alla società: cambia il titolare delle partecipazioni, mentre l’azienda resta intestata alla persona giuridica.
- Per contestare un’operazione come elusiva o abusiva, l’Amministrazione deve ricorrere alla disciplina antielusiva applicabile e rispettarne presupposti e garanzie procedimentali; non può ottenere lo stesso risultato ampliando la riqualificazione dell’atto oltre i suoi effetti giuridici.
- In cassazione, chi sostiene che una questione sia passata in giudicato deve riportare o descrivere specificamente gli atti e le censure processuali rilevanti. La mera affermazione che l’appello non avrebbe contestato una statuizione, o il rinvio generico agli atti di causa, può rendere il motivo inammissibile.
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