Sentenza del 26/06/2024 n. 100 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il recupero di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo di € 25.187, riferito al 2017 e interamente compensato nel 2019. Ha sostenuto che le attività di ideazione, prototipazione e sviluppo di capi di maglieria erano ammissibili al beneficio e ha contestato: la mancata valutazione delle osservazioni al PVC e un vizio di motivazione; l’omessa richiesta di un parere tecnico al MISE; l’insussistenza dei rilievi dell’Ufficio sulla novità dei progetti, sulle mansioni del personale e sulla documentazione dei costi. In subordine, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per legittimo affidamento o obiettiva incertezza e, ulteriormente, la riqualificazione del credito da inesistente a non spettante. L’Agenzia ha difeso il recupero, rilevando l’insufficienza della perizia, la mancanza di prova dell’innovazione tecnico-scientifica e di una rendicontazione idonea, nonché il fatto che lo stilista indicato come figura centrale era stato assunto soltanto il 4 dicembre 2017.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi da 1 a 5: la perizia prodotta era generica e non documentava concretamente i progetti né il loro carattere innovativo; non aggiungeva elementi nuovi che l’Ufficio fosse tenuto a valutare specificamente. La richiesta di parere al MISE è facoltativa, non obbligatoria, e la sua omissione non determina la nullità dell’atto. Nel merito, la società non ha assolto l’onere di provare che le attività svolte nel 2017 costituissero ricerca e sviluppo agevolabile: lo stilista, ritenuto figura essenziale, era stato assunto solo il 4 dicembre e non è stato provato che avesse svolto prima tale attività per la ricorrente; gli altri dipendenti continuavano le mansioni ordinarie e mancavano prove adeguate della natura scientifica e innovativa del lavoro. Sono state respinte anche le richieste di disapplicazione delle sanzioni per affidamento o incertezza normativa, poiché la società non aveva provato la conformità dell’attività ai criteri applicabili nel 2017. È stato invece accolto il motivo sulla qualificazione del credito: in assenza di prova del carattere scientifico del progetto, il credito è non spettante, non inesistente, poiché il difetto era rilevabile mediante controllo documentale. Ricorso parzialmente accolto; applicabili le sanzioni più miti previste per il credito non spettante; spese di lite compensate. Il testo non indica il giudice di provenienza o l’esito di un precedente grado.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La Corte non ravvisa una violazione rilevante: la perizia era generica e non apportava elementi nuovi rispetto a quelli già in possesso dell’Ufficio, che quindi non era tenuto a esaminarla e confutarla specificamente nel contraddittorio.
Art. 8, comma 2, decreto interministeriale 27 maggio 2015
La richiesta del parere tecnico al MISE è una facoltà dell’Agenzia delle Entrate e non un obbligo; la mancata richiesta non comporta la nullità dell’atto di recupero.
Art. 36-ter, DPR n. 600/1973
Nella fattispecie, la esistenza/inesistenza del credito era agevolmente rilevabile, e contestabile con un controllo ex art. 36 ter DPR 600/73, per cui vanno applicate le sanzioni più miti stabilite dalla legge per i crediti non spettanti.
Quando il difetto dei presupposti del credito è accertabile con un controllo documentale, senza un’attività accertativa più penetrante, il credito va qualificato come non spettante e non come inesistente.
Massime di principio
- Chi invoca un credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve provare in modo concreto e verificabile la natura ammissibile delle attività, il contenuto tecnico-scientifico e l’effettiva innovatività dei progetti; descrizioni generiche o una perizia conclusiva priva di riscontri specifici possono non bastare.
- Nel settore tessile e della moda, la novità per la singola impresa o un diverso risultato estetico, da soli, non dimostrano la ricerca e sviluppo agevolabile: occorre documentare le caratteristiche tecniche nuove o significativamente migliorate secondo i criteri applicabili al periodo d’imposta.
- La rendicontazione deve consentire di distinguere le ore e le attività di ricerca da quelle ordinarie e di attribuire i costi al progetto. La partecipazione di personale normalmente impiegato nella produzione non prova, da sola, che le relative mansioni costituiscano ricerca e sviluppo.
- Se una figura è indicata come essenziale per il progetto ma risulta assunta solo a fine anno, il contribuente deve dimostrare con documenti attendibili chi abbia svolto prima le attività progettuali e in quale veste; il lavoro prestato per un diverso soggetto giuridico non è automaticamente imputabile alla società che richiede il credito.
- Il parere tecnico del MISE non è, secondo questa decisione, un passaggio obbligatorio per il recupero del credito; la sua omissione non invalida automaticamente l’atto.
- La mancata risposta specifica alle osservazioni del contribuente non determina automaticamente l’invalidità dell’atto: rileva, in particolare, se le osservazioni apportavano elementi nuovi e pertinenti rispetto a quelli già disponibili all’Ufficio.
- La carenza dei presupposti del credito non conduce sempre alla qualificazione come credito inesistente. Se il difetto è riscontrabile tramite controllo documentale, il credito è non spettante e si applica il regime sanzionatorio più mite previsto per tale fattispecie.
- Le richieste di disapplicazione delle sanzioni per affidamento o obiettiva incertezza non sono accolte automaticamente: in questa decisione sono state escluse perché la società non aveva provato che l’attività soddisfacesse i criteri di ammissibilità applicabili nel periodo contestato.
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