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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 99 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva l’annullamento del recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo a due progetti informatici del 2017 («Soluzione integrata efficienza energetica» e «Analizzatore dati del personale per cruscotto direzionale»), deducendo carenza di motivazione e istruttoria, violazione della disciplina applicabile e infondatezza delle contestazioni sui costi e sull’innovatività. Contestava, in particolare, che l’Ufficio avesse escluso la novità e il contributo tecnologico dei progetti senza adeguato supporto tecnico e senza considerare la perizia giurata prodotta. L’Agenzia rilevava, tra l’altro, l’assenza di precedenti attività di R&S, di rendicontazione delle ore, la non congruità o pertinenza di alcuni costi e l’insufficiente innovatività dei progetti.

La decisione

La Corte di Giustizia tributaria ha accolto il ricorso e annullato il recupero. Ha ritenuto che la mancanza di un parere del MISE non determini, da sola, l’eccesso di potere o l’invalidità dell’atto: tuttavia, quando la contestazione dipende da valutazioni tecnico-scientifiche, l’Ufficio deve fornire motivazioni e prove adeguate e tecnicamente fondate. La società aveva prodotto una perizia giurata dettagliata, mentre l’Agenzia non aveva confutato puntualmente le relative conclusioni, limitandosi a rilievi prevalentemente concettuali; gli elementi dell’Ufficio sono quindi risultati insufficienti a sostenere la pretesa. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 12, D.L. n. 145/2013

    Tuttavia, qualora in tale ambito si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia stessa può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

    La richiesta del parere ministeriale è formulata come facoltà, non come requisito automatico di validità dell’atto. Nelle controversie che richiedono valutazioni tecniche complesse, però, la natura facoltativa della richiesta non esonera l’Ufficio dal fornire un supporto tecnico e probatorio adeguato.

  • Art. 21-octies della Legge n. 241/1990

    La disposizione è richiamata nel testo come fondamento dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assenza del parere tecnico può integrare eccesso di potere; la Corte, tuttavia, non ritiene che il mancato parere determini di per sé tale vizio nel caso concreto.

  • Art. 2697 c.c.

    chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    In via generale, il contribuente che invoca un credito d’imposta o un’agevolazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la sussistenza dei requisiti per il beneficio.

  • Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla Legge n. 130/2022

    l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

    L’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e la fondatezza della pretesa con elementi circostanziati e puntuali. Il giudice deve annullare l’atto quando la prova manchi, sia contraddittoria o sia insufficiente; resta a carico del contribuente la prova delle ragioni della richiesta di rimborso.

  • Art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 145/2013

    A fronte di una siffatta formulazione, pur non escludendo un sindacato di carattere generale, la "previa" richiesta di parere al Ministero dello sviluppo economico, assume un rilievo sostanziale allorquando il contribuente correda le proprie difese con elementi tecnici specifici, quali perizie tecniche, brevetti riconosciuti dagli organi competenti, convenzioni di ricerca in quei settori con l'Università o comunque documenti di carattere scientifico.

    La disciplina comprende anche attività di acquisizione, combinazione e uso di conoscenze esistenti per realizzare prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Se il contribuente produce elementi tecnici specifici a sostegno dell’ammissibilità dei progetti, il parere ministeriale assume un rilievo sostanziale nella valutazione della contestazione tecnica, pur senza costituire in assoluto un requisito formale di validità dell’atto.

Massime di principio

  • Per i crediti d’imposta agevolativi, il contribuente deve documentare i fatti che fondano il diritto e, in particolare, i requisiti sostanziali del beneficio; la dichiarazione fiscale, da sola, non prova l’esistenza del credito.
  • L’Amministrazione, a sua volta, deve provare le violazioni contestate e sostenere il recupero con motivazioni e prove circostanziate, puntuali e coerenti con la disciplina sostanziale. Rilievi generici o argomentazioni astratte possono risultare insufficienti, soprattutto se non affrontano le prove tecniche contrarie.
  • Il parere del MISE non è, in ogni caso, un presupposto inderogabile per emettere un atto di recupero. Quando però la controversia riguarda valutazioni tecnico-scientifiche complesse e il contribuente produce una perizia o altra documentazione specialistica, l’Ufficio deve confrontarsi concretamente con tali elementi e fornire una confutazione tecnicamente adeguata.
  • Nelle contestazioni sui crediti R&S, la verifica deve riguardare in concreto i requisiti dei progetti e la pertinenza, congruità e documentazione dei costi, inclusi quelli del personale; non basta affermare in termini generali che le attività riproducono soluzioni già disponibili.
  • Una perizia di parte non determina automaticamente il riconoscimento del credito, ma può costituire prova tecnica rilevante. Se l’Ufficio non ne confuta in modo specifico le conclusioni e la propria prova resta insufficiente, il giudice può annullare il recupero.

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