Sentenza del 26/06/2024 n. 17638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2005 e 2006 (l’annualità 2007 non era contestata). Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, la contribuente proponeva otto motivi in Cassazione, riguardanti la regolarità delle notifiche e la tardiva produzione delle relative prove. È stato ritenuto fondato il primo motivo: omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del deposito dei documenti attestanti le notifiche, effettuato in violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992. La Regione si era costituita in primo grado il 21 aprile 2015 per l’udienza dell’11 maggio 2015, depositando le prove delle notifiche degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri sette, relativi alla validità delle notifiche. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito annullando la cartella impugnata. I documenti depositati tardivamente in primo grado non potevano essere valutati; inoltre, la Regione, rimasta contumace in appello, non aveva rinnovato tempestivamente il deposito secondo le formalità di legge. Mancando quindi una prova utilizzabile di atti interruttivi, i crediti per le annualità contestate sono risultati prescritti, in base al termine triennale. Gli intimati sono stati condannati alle spese di Cassazione: 600 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
L’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie.
I documenti devono essere depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, rispettando le formalità previste. Il termine è perentorio: il deposito tardivo comporta decadenza e i documenti non possono fondare la decisione.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l'art. 58, comma 2, (che regola appunto il giudizio tributario di appello) fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", ma ciò, però, può avvenire solo con l'atto di appello e non successivamente nel corso del giudizio di appello.
In appello è possibile produrre nuovi documenti, anche oltre i limiti ordinari dell’art. 345 c.p.c., ma la produzione deve avvenire con l’atto di appello e nel rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
L’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto.
Il richiamo alle regole del primo grado rende applicabile anche in appello il termine perentorio dell’art. 32, comma 1, per la produzione documentale.
Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti.
I documenti presenti nei fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al giudicato. Tuttavia, la loro presenza materiale non sana la tardività: perché documenti irritualmente prodotti in primo grado siano utilizzabili in appello, la parte che li ha depositati deve costituirsi tempestivamente e rinnovarne il deposito secondo le formalità di legge.
Art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
A fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non deve acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale.
I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non sostituiscono l’onere probatorio della parte e non possono essere usati per rimediare alla decadenza dalla produzione documentale.
Resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita dalla legge con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza di termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.).
La scadenza di un termine perentorio non è sanabile per acquiescenza della controparte né per un rinvio dell’udienza; il giudice non può quindi utilizzare il documento depositato tardivamente.
La Corte ha accolto il motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice regionale sull’eccezione di tardività della produzione documentale. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Nel processo tributario la facoltà di produrre nuovi documenti in appello prevista dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 opera anche oltre gli ordinari limiti dell’art. 345 c.p.c.; restano però fermi il termine perentorio e le modalità di produzione stabiliti dalla disciplina tributaria.
Art. 3 D.L. n. 2/1986, convertito dalla L. n. 60/1986
La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo.
Il credito per tassa automobilistica si prescrive in tre anni, con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Nel caso concreto, non essendo utilizzabile la prova delle notifiche interruttive, i crediti contestati sono stati ritenuti prescritti.
Massime di principio
- Nel processo tributario i documenti devono essere depositati almeno venti giorni liberi prima dell’udienza; il termine è perentorio e la produzione tardiva determina decadenza.
- La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non elimina i termini e le formalità processuali: documenti irritualmente depositati in primo grado sono utilizzabili in appello solo se la parte interessata si costituisce tempestivamente e ne rinnova il deposito secondo legge.
- La permanenza dei fascicoli di parte nel fascicolo d’ufficio non rende automaticamente utilizzabile un documento depositato tardivamente; neppure la mancata opposizione della controparte sana la violazione di un termine perentorio.
- I poteri istruttori del giudice tributario sono integrativi e non possono supplire alla mancata prova della parte o rimediare alla decadenza dalla produzione documentale.
- Se l’ente non dimostra con prove processualmente utilizzabili la notificazione di atti idonei a interrompere la prescrizione, il credito tributario soggetto a prescrizione triennale può essere annullato per intervenuta prescrizione.
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