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Sentenza

Sentenza del 26/06/2024 n. 17628 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla cessione totalitaria delle quote della Eli Motors Srl, registrata il 10 novembre 2014. L’Agenzia aveva riqualificato l’operazione come cessione d’azienda ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. In cassazione A.A. ha dedotto: (1) la violazione dell’art. 20, sostenendo che la qualificazione dovesse basarsi sugli effetti giuridici dell’atto registrato e non sulla causa reale o sugli interessi perseguiti; (2) l’omessa pronuncia su una contestazione della rettifica di valore, relativa ai criteri di redditività e alla mancata considerazione di costi e debiti. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3391/2020 depositata il 10 novembre 2020, aveva respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado favorevole all’Agenzia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la cessione di quote, anche totalitaria, va tassata in base agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione: il trasferimento riguarda la partecipazione societaria, mentre l’azienda resta intestata alla società. Non è quindi consentito riqualificare l’atto come cessione d’azienda facendo leva sulla sostanza economica dell’operazione o su elementi extratestuali e atti collegati. L’eventuale contestazione antielusiva deve essere condotta secondo i presupposti e le garanzie procedurali dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Il secondo motivo, sull’omessa pronuncia in tema di rettifica del valore, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Nella fattispecie va, pertanto, rimarcato, per un verso, che - dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione - la tassazione di registro dell'atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all'atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non anche l'azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo, così senz'alcuna considerazione, nell'interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell'operazione (in tesi) perseguita dai contraenti.

    L’imposta di registro si applica qualificando l’atto sulla base dei suoi effetti giuridici desumibili dal documento presentato. La cessione di tutte le quote trasferisce la partecipazione societaria, non l’azienda appartenente alla società; non è possibile trasformare l’atto in una cessione d’azienda basandosi sulla sostanza economica dell’operazione o su elementi esterni al documento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis

    la funzione antielusiva non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un'interpretazione dell'atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extratestuali.

    Quando l’Amministrazione intende contestare un’operazione in funzione antielusiva, deve utilizzare la disciplina dell’abuso del diritto, rispettandone presupposti sostanziali e garanzie procedurali; non può ottenere lo stesso risultato ampliando l’interpretazione dell’atto registrato tramite elementi extratestuali.

Massime di principio

  • Per l’imposta di registro, la qualificazione dell’atto va di regola effettuata sulla base del suo contenuto e degli effetti giuridici risultanti dal documento presentato alla registrazione; non si possono considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo che una specifica disposizione del testo unico lo consenta.
  • La cessione totalitaria delle quote di una società non equivale, ai fini dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, alla cessione dell’azienda: le quote cambiano titolare, ma l’azienda resta nella titolarità della società.
  • Se l’Amministrazione ritiene che una struttura negoziale sia abusiva o elusiva, deve contestarla secondo l’art. 10-bis della legge n. 212/2000, applicando i relativi presupposti e le garanzie procedurali, invece di riqualificare l’atto in base alla sola sostanza economica dell’operazione.

Testo integrale

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