Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24724/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Regione aveva ordinato al ricorrente, qualificato nel provvedimento come proprietario/armatore di una motonave abbandonata su area demaniale idraulica, la demolizione e la delocalizzazione del relitto fuori dagli ambiti idraulici. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che la misura avesse natura reale e ripristinatoria e fosse legittimamente indirizzata al soggetto avente la disponibilità materiale del relitto, indipendentemente dal titolo giuridico della detenzione o del possesso. Il ricorrente ha proposto sei motivi. Con i primi due ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, sostenendo che il giudice avesse sostituito il presupposto dell’ordinanza, originariamente fondato sulla sua qualità di proprietario/armatore, con quello della disponibilità materiale del relitto. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla disponibilità della nave. Con il quarto ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla proprietà della motonave e all’identità del proprietario risultante da atti e documenti. Con il quinto ha dedotto motivazione apparente sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione personale dell’avvio del procedimento. Con il sesto ha denunciato omessa pronuncia sulla violazione del diritto di difesa, per mancata risposta alla richiesta di assegnazione di un termine per presentare deduzioni.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato integralmente il ricorso. Hanno ritenuto che la qualifica di armatore del ricorrente risultasse da un previo accertamento amministrativo richiamato nell’ordinanza e che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non avesse quindi integrato postumamente la motivazione dell’atto né sostituito l’amministrazione. Ai sensi degli artt. 265 e 272 cod. nav., è armatore chi assume in proprio l’esercizio della nave, mentre il proprietario è presunto armatore in mancanza della prescritta dichiarazione, salvo prova contraria. La Corte ha inoltre osservato che l’interpretazione giudiziale del provvedimento amministrativo e degli atti della pubblica amministrazione costituisce esercizio della funzione giurisdizionale, salvo che il giudice si sostituisca all’amministrazione nel configurare la contestazione o nell’esercizio futuro del potere amministrativo, ipotesi non ravvisata nel caso concreto. Il motivo sulla motivazione apparente è stato respinto perché la sentenza consentiva di comprendere il percorso logico seguito e collegava la misura alla disponibilità ed esercizio della nave da parte del ricorrente. La censura sulla proprietà è stata dichiarata inammissibile perché la questione era priva di rilievo rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla disponibilità materiale del relitto. La doglianza relativa alla comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta infondata, anche perché il ricorrente non aveva partecipato volontariamente al sopralluogo, neppure tramite delegato. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione del pregiudizio concretamente subito e del fatto rilevante che il ricorrente avrebbe potuto dedurre. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le amministrazioni controricorrenti ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 265 cod. nav.

    Dichiarazione di armatore

    È armatore chi assume in proprio l’esercizio della nave, anche se non ne è proprietario; la dichiarazione di armatore deve essere resa preventivamente all’ufficio di iscrizione, con le modalità previste dalla norma.

  • art. 272 cod. nav.

    In mancanza della dichiarazione prevista dall’art. 265 cod. nav., il proprietario della nave è presunto armatore, salva prova contraria.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per denunciare uno sconfinamento nella sfera riservata all’amministrazione e un eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione del divieto di integrazione postuma dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione normativa, è denunciabile solo un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.

  • art. 362 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla denunciata invasione della sfera riservata all’amministrazione.

  • art. 111 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto eccesso di potere giurisdizionale e ai vizi della motivazione.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; la censura è stata ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto, se applicabile.

  • art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012

    Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità sull’anomalia motivazionale nei termini indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • La qualificazione di un soggetto come armatore dipende dall’assunzione in proprio dell’esercizio della nave e non necessariamente dalla proprietà del bene; in mancanza della dichiarazione prevista dalla legge, il proprietario è presunto armatore salva prova contraria.
  • Il giudice amministrativo può interpretare il provvedimento impugnato e valutare complessivamente gli atti amministrativi richiamati dall’amministrazione senza incorrere in eccesso di potere giurisdizionale, purché non sostituisca il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nella configurazione originaria dell’illecito o nell’esercizio futuro del potere amministrativo.
  • Una misura amministrativa reale e ripristinatoria, diretta alla rimozione di un bene o di una situazione materiale abusiva, può essere indirizzata al soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene da rimuovere, indipendentemente dal titolo giuridico della detenzione o del possesso, quando tale criterio costituisca il fondamento della misura.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione, sia meramente standard e non riferibile al caso concreto, presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni incompatibili oppure risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un semplice difetto di sufficienza motivazionale.
  • La censura relativa all’omesso esame di fatti o documenti è inammissibile quando riguarda circostanze prive di incidenza sulla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La denuncia di una violazione processuale o del diritto di difesa richiede l’indicazione concreta del pregiudizio subito e del fatto rilevante che la parte avrebbe potuto allegare o provare; la deduzione astratta dell’irregolarità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.