Cassazione Civile, Ordinanza n. 24723/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il pagamento del compenso per un incarico di progettazione urbanistica e architettonica relativo a un centro commerciale integrato, assunto originariamente da una società poi scissa; la società successivamente convenuta sosteneva di non dover pagare integralmente e chiamava in causa la società beneficiaria della scissione e gli amministratori della società scissa, prospettando rispettivamente una coobbligazione/diritto di manleva e una responsabilità gestoria. In appello il giudizio fu interrotto per la morte di uno dei chiamati in causa; la Corte d’appello ritenne scindibile la causa e dichiarò estinta solo la domanda verso il deceduto, mentre accolse la domanda del professionista. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: tardività della riassunzione e mancata declaratoria di estinzione dell’intero giudizio; erroneo riconoscimento di efficacia probatoria a una copia conforme della convenzione professionale, attestata da soggetto non legittimato e senza originale; mancanza di prova dell’ammontare del compenso; errori sulla disciplina della scissione societaria, del beneficium excussionis, della destinazione dei debiti e della responsabilità degli amministratori; e difetto di prova della qualità di eredi di alcuni soggetti costituitisi in giudizio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo motivo relativo alla prova documentale del credito, dichiarato inammissibile il settimo motivo sulla qualità di eredi, e ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale condizionato. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della domanda di pagamento alla luce dei corretti criteri probatori, con regolazione anche delle spese di legittimità demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
L'evento interruttivo produce effetti solo nella causa in cui si verifica.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'interruzione e riassunzione del processo.
Per la riassunzione della causa interrotta è necessario rispettare il termine perentorio previsto dalla norma.
Richiamato nella disciplina dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.
Si applica alle impugnazioni di cause inscindibili o dipendenti; se la chiamata in garanzia rende il rapporto inscindibile, l'impugnazione va notificata a tutte le parti interessate.
Per le cause scindibili l'evento interruttivo non si propaga alle altre domande; la prosecuzione richiede impulso di parte e, in mancanza, la causa quiescente può estinguersi.
Nel giudizio di appello la trattazione unitaria delle cause connesse non consente automaticamente la separazione delle cause non definite.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei verbali su cui fonda la censura.
Il giudice deve valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento salvo che la legge attribuisca valore legale; non può riconoscere efficacia fidefacente a un documento fuori dai casi previsti.
Richiamato come parametro per la prova della congruità delle somme richieste a titolo di compenso.
Il generico disconoscimento di una riproduzione non è sufficiente se non specifica le difformità rilevanti.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle copie di scritture e della loro efficacia probatoria.
Le copie di scritture private hanno efficacia dell'originale solo se si tratta di copie depositate presso pubblici uffici o spedite da pubblici depositari autorizzati.
Richiamato nel quadro della disciplina delle copie di scritture private.
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dai casi di efficacia legale hanno valore di principio di prova per iscritto, non di prova legale.
La contestazione della copia va valutata secondo le regole sulla conformità all'originale e sulla sua attendibilità.
La querela di falso è necessaria solo quando l'atto abbia effettiva efficacia fidefacente; non è richiesta per una mera attestazione non riconducibile ai casi di legge.
Richiamato in relazione alla legittimazione e all'interesse ad agire/contraddire dei soggetti intervenuti.
Richiamato in tema di successione nel processo e prova della qualità di erede.
Richiamato per la disciplina della scissione societaria applicabile ratione temporis, con profili di responsabilità degli amministratori e riparto dei debiti.
Richiamato per la disciplina della scissione societaria e delle obbligazioni trasferite.
Richiamato in relazione alla responsabilità patrimoniale nella scissione e al c.d. beneficium excussionis.
Le società risultanti dalla scissione rispondono solidalmente dei debiti nei limiti del patrimonio netto attribuito a ciascuna.
Richiamato quale disciplina vigente della scissione e della responsabilità patrimoniale delle società beneficiarie.
Richiamato nella doglianza sulla descrizione degli elementi patrimoniali trasferiti.
Richiamato nella doglianza sulla struttura del progetto di scissione.
Richiamato nella doglianza sulla specificità del progetto di scissione.
Richiamato nella ricostruzione della disciplina della scissione e dell'allocazione dei rapporti attivi e passivi.
Richiamato nella disciplina della scissione societaria.
Massime di principio
- Quando una causa connessa e scindibile è trattata unitariamente nel giudizio di appello, l'evento interruttivo che colpisce una sola parte non si propaga automaticamente alle altre cause o parti non colpite; per queste ultime è comunque necessario un impulso di parte per la prosecuzione, altrimenti può maturare l'estinzione della sola causa rimasta quiescente.
- La chiamata del terzo in garanzia può determinare inscindibilità tra la causa principale e quella di garanzia solo se l'azione proposta ha effettivamente natura di garanzia; se invece la domanda verso il terzo è in realtà una distinta azione risarcitoria o di regresso, il rapporto può essere scindibile ai fini dell'interruzione e della riassunzione.
- Una copia di scrittura privata non acquisisce efficacia di prova legale solo perché munita di attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale: tale attestazione non vale a certificare, fuori dai casi previsti dalla legge, l'effettiva esistenza, data e sottoscrizione dell'originale negoziale.
- Nei casi in cui la legge non attribuisca valore fidefacente al documento, il giudice deve valutarne il contenuto secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; la querela di falso non è necessaria se l'atto non rientra tra quelli che fanno piena prova.
- La copia rilasciata da pubblico ufficiale fuori dai casi di efficacia legale può valere soltanto come principio di prova per iscritto, da apprezzare insieme alle altre risultanze istruttorie, e non come dimostrazione piena e vincolante del credito.
- Il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione di un'eccezione o la tempestività di una deduzione processuale deve riportare specificamente gli atti e i verbali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
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