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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento del giudice delegato al fallimento di una società che aveva disposto la vendita di un compendio immobiliare facente parte dell’attivo fallimentare. Il tribunale, in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo ex art. 26 l.f. proposto avverso tale provvedimento. La società fallita, tramite curatrice speciale, ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi contro il decreto del tribunale. Il fallimento ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha sollevato per la prima volta una questione sulla regolare costituzione nel giudizio di rinvio davanti al tribunale, ma senza incidere specificamente sulla questione della tempestività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che il decreto impugnato era stato pubblicato e comunicato dalla cancelleria il 10 febbraio 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo l’11 settembre 2023, quindi oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione. La Corte ha ritenuto applicabile, in materia fallimentare e per i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l.f., il principio secondo cui la comunicazione di cancelleria è sufficiente a far decorrere il termine per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La nuova questione introdotta dalla ricorrente con memoria è stata ritenuta irrilevante e comunque inidonea a superare l’inammissibilità per tardività. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, all’ulteriore somma in favore del controricorrente, alla somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 l.f.

    reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall.

    Per i decreti decisori del tribunale fallimentare emessi in sede di reclamo, il ricorso straordinario per cassazione è soggetto a un termine che decorre dalla comunicazione di cancelleria.

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione

    Il termine per impugnare i provvedimenti decisori e definitivi decorre, in via generale, dalla notificazione, ma in materia fallimentare opera una disciplina speciale collegata alla comunicazione di cancelleria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del giudizio

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio a seguito di istanza della ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di esito conforme alla proposta di definizione, la ricorrente è stata condannata al pagamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, il termine per ricorrere in cassazione avverso i decreti decisori del tribunale emessi in sede di reclamo ex art. 26 l.f. decorre dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, non dalla notificazione ad istanza di parte.
  • La disciplina speciale delle procedure concorsuali deroga alla regola generale sui provvedimenti decisori e definitivi, in funzione delle esigenze di celerità proprie della materia fallimentare.
  • Se il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non può esaminare ulteriori questioni di nullità o vizi del provvedimento impugnato.
  • Questioni nuove introdotte solo con memoria non possono superare un preliminare rilievo di inammissibilità per tardività del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale, incluse le spese, l’ulteriore somma e il contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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