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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24726/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto l’autorizzazione alla sostituzione di una seggiovia con un impianto a sei posti. Dopo una prima decisione amministrativa negativa, il relativo diniego era stato annullato dal giudice amministrativo con rinvio alle amministrazioni per una nuova valutazione. Un successivo provvedimento del Consiglio dei ministri aveva autorizzato l’intervento, ma tale autorizzazione era stata poi annullata dal giudice amministrativo per carenze istruttorie e motivazionali e perché l’intervento era stato ritenuto sostanzialmente un nuovo impianto incompatibile con il quadro urbanistico, paesaggistico e ambientale. Dopo ulteriori iniziative della società volte alla riapertura del procedimento, la Presidenza del Consiglio aveva comunicato di non avere un potere residuo di intervento e la Comunità Montana aveva dichiarato conclusi negativamente i lavori della conferenza di servizi. La società aveva impugnato davanti al TAR la nota della Presidenza del Consiglio, sostenendo che essa violasse l’obbligo di riesercizio del potere derivante dal giudicato amministrativo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di lesività della nota, ritenendo che l’eventuale atto lesivo fosse la successiva nota della Comunità Montana, non impugnata. Il Consiglio di Stato aveva confermato tale decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti fondati sull’asserito eccesso di potere giurisdizionale: il primo per avere il Consiglio di Stato negato di esaminare la pretesa relativa all’obbligo di riesercizio del potere; il secondo per violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in relazione al diritto di proprietà, al ricorso effettivo e alla legittima aspettativa; il terzo per violazione del giudicato e del diritto a un giusto processo, per avere l’amministrazione escluso ogni obbligo di nuovo esame.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda soltanto i limiti esterni della giurisdizione: invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, negazione della giurisdizione sul presupposto dell’insuscettibilità della materia a tutela giurisdizionale, oppure esercizio della cognizione su materia attribuita ad altro giudice. Non rientrano invece nel controllo delle Sezioni Unite gli errori relativi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, compresi gli errores in iudicando o in procedendo, anche se denunciati come interpretazione restrittiva della tutela, violazione del giudicato o radicale contrasto con norme convenzionali o dell’Unione europea. Nel caso concreto il Consiglio di Stato non aveva negato la propria giurisdizione, ma aveva esaminato la specifica impugnazione e ritenuto la nota della Presidenza del Consiglio priva di contenuto provvedimentale e non lesiva. La decisione di arrestarsi alla verifica dell’ammissibilità dell’azione di annullamento costituiva esercizio ordinario della giurisdizione, anche perché la società aveva scelto di non impugnare la nota della Comunità Montana, individuata come possibile fonte della lesione. Le doglianze relative alla portata conformativa del giudicato, alla legittima aspettativa e alla violazione della CEDU prospettavano, al più, errori di giudizio non deducibili come difetto di giurisdizione. La Corte ha inoltre rilevato che la vicenda sostanziale era stata oggetto di plurimi esami amministrativi e giurisdizionali. La società è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni controricorrenti ed è stata dichiarata tenuta, ove dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    Consente il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato soltanto per violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, non per errori di giudizio sul modo di esercizio della giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    Richiamato quale base processuale del ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione; non consente di trasformare errori in iudicando o in procedendo in vizi giurisdizionali.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    Delimita il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato alle questioni concernenti i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 14-quinquies, legge n. 241/1990

    Richiamato nella vicenda amministrativa per la posizione della Presidenza del Consiglio rispetto alla conferenza di servizi; la sentenza di cassazione non ne sviluppa un autonomo principio interpretativo.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e al rispetto delle decisioni giudiziarie; la Corte afferma che la sua eventuale violazione riguarderebbe la legittimità della decisione, non i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 13 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un ricorso effettivo; la Corte esclude che la relativa doglianza possa ampliare il sindacato delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato in relazione al diritto di proprietà e alla legittima aspettativa; la valutazione della sua eventuale violazione appartiene al merito del giudizio amministrativo e non al controllo sui limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Posto a fondamento della condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui è stato trattato il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la determinazione dell’importo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione introduttiva dell’obbligo relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso soltanto quando il giudice amministrativo abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, negando la giurisdizione su una materia astrattamente suscettibile di tutela, oppure esercitando la cognizione spettante ad altro giudice.
  • La decisione con cui il giudice amministrativo dichiara inammissibile un ricorso perché l’atto impugnato è privo di contenuto provvedimentale o di lesività costituisce esercizio ordinario della giurisdizione e non arretramento o rifiuto di giurisdizione.
  • L’erronea interpretazione della portata conformativa di un giudicato amministrativo, l’asserita violazione dell’obbligo di riesercizio del potere e l’omesso esame della pretesa sostanziale integrano, al più, errores in iudicando o in procedendo, non deducibili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
  • La violazione, anche grave o qualificata, del diritto dell’Unione europea o della CEDU da parte del giudice amministrativo non si converte in un difetto di giurisdizione e non amplia l’ambito del sindacato delle Sezioni Unite sui motivi inerenti alla giurisdizione.
  • La gravità dell’errore denunciato, il suo collegamento con diritti fondamentali o la prospettata radicale violazione di norme convenzionali non consentono di assimilare il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione a un ordinario ricorso per violazione di legge.
  • La valutazione dell’esistenza di una legittima aspettativa tutelabile, dell’adeguatezza dei rimedi processuali e della portata sostanziale della tutela richiesta appartiene al merito della decisione amministrativa e non ai limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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