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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel corso della liquidazione dell'attivo di una procedura fallimentare, era stata disposta la vendita in lotto unico di beni mobili e immobili facenti parte di un complesso industriale. La società ricorrente aveva chiesto al giudice delegato l'annullamento della vendita e la sospensione delle operazioni liquidatorie ex art. 108 l.fall., ma l'istanza era stata respinta. Il Tribunale aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società per tardività, ritenendo decorso il termine di dieci giorni previsto per l'impugnazione, mentre il reclamo di un secondo soggetto era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. In cassazione la società principale deduceva: 1) violazione degli artt. 108 e 26 l.fall., 325 c.p.c. e 45, comma 1, lett. b), d.l. 90/2014, sostenendo che il reclamo fosse tempestivo perché il decreto sarebbe stato comunicato integralmente dal curatore l'8 settembre 2023 e il ricorso era stato depositato il 14 settembre 2023; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancato accesso al fascicolo telematico e alla documentazione avversaria; 3) omessa pronuncia o motivazione sulle dedotte violazioni della normativa sulla trasparenza e regolarità delle operazioni di vendita, anche sotto il profilo antiriciclaggio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha condiviso la motivazione del Tribunale secondo cui il reclamo era tardivo, perché dagli atti richiamati dallo stesso ricorrente risultava che la cancelleria aveva già trasmesso in forma integrale il decreto del giudice delegato il 17 agosto 2023; dunque, alla data del deposito del reclamo (14 settembre 2023) il termine di dieci giorni era già decorso. La censura sulla tempestività è stata ritenuta manifestamente infondata e ciò ha assorbito gli altri motivi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 108 l. fall.

    La norma è richiamata come base dell'istanza di sospensione e annullamento della vendita nell'ambito della liquidazione fallimentare.

  • art. 26 l. fall.

    Il reclamo contro il decreto del giudice delegato deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione; la tardività comporta inammissibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine breve per l'impugnazione, applicato al reclamo in materia fallimentare secondo la disciplina invocata dal ricorrente.

  • art. 45, comma 1, lett. b), d.l. 90/2014

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla tempestività del reclamo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito delle memorie.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a sanzione processuale per la proposizione del ricorso ritenuto infondato/inammissibile, oltre al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia fallimentare, il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione integrale del decreto e va verificato sulla base degli atti richiamati dal ricorrente stesso.
  • Se dagli atti emerge che la comunicazione integrale del provvedimento è avvenuta in una data anteriore a quella allegata dalla parte per sostenere la tempestività, il reclamo deve essere dichiarato tardivo e l'impugnazione in cassazione è infondata.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente e decisivamente la ratio decidendi sulla tardività dell'impugnazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • In materia di impugnazioni fallimentari, il difetto di tempestività o di interesse processuale costituisce un filtro preliminare che impedisce l'esame del merito delle doglianze sulla regolarità della vendita.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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