Cassazione Civile, Ordinanza n. 04772/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2012 emesso da Roma Capitale su immobili di proprietà di un'agenzia regionale. La contribuente sosteneva che l'imposta fosse dovuta solo per la porzione di immobili effettivamente destinata ad attività commerciale e chiedeva il riconoscimento dell'esenzione o, in subordine, della riduzione dell'imposta e l'annullamento/riduzione delle sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto le doglianze. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia su diversi motivi di appello, tra cui il giudicato esterno, la natura pubblicistica dell'ente, la tempestività/equipollenza della dichiarazione IMU, la riduzione dell'imposta e le sanzioni; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo di essere ente pubblico destinatario dell'esenzione e che parte degli immobili era adibita a compiti istituzionali, incluso un asilo nido aziendale; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione di fatti non contestati o coperti da giudicato; 5) violazione della disciplina sulla dichiarazione di esenzione IMU per avere la CTR erroneamente ritenuto mancante la dichiarazione; 6) omesso esame della dichiarazione di esenzione 2013 e del ravvedimento operoso ai fini della riduzione dell'imposta e delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha poi esaminato congiuntamente gli altri motivi e ha escluso il diritto all'esenzione IMU: ha affermato che l'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 è norma speciale non estensibile, che l'agenzia regionale non è un'articolazione organica della Regione ma un ente strumentale dotato di autonomia e personalità giuridica, e che l'esenzione richiede sia un requisito soggettivo sia l'effettivo svolgimento nell'immobile di attività non commerciale, da verificare in concreto. Nel caso concreto, l'attività nei locali non era stata provata come gratuita o meramente simbolica; l'asilo nido interno prevedeva un corrispettivo, elemento incompatibile con l'esenzione. È stata respinta anche l'eccezione di giudicato esterno, perché in materia tributaria il giudicato opera solo per fatti aventi efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, mentre le modalità di utilizzo dell'immobile per l'IMU 2012 sono variabili. Quanto alla dichiarazione IMU e alle sanzioni, la Corte ha ritenuto che il termine dichiarativo era scaduto il 30 giugno 2013, che la proroga fino al 30 settembre 2014 valeva solo per gli enti non commerciali, qualità non riconosciuta alla ricorrente ai fini dell'esenzione, e che la censura sul ravvedimento operoso era inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
Richiamato ai fini del vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la motivazione apparente.
Richiamato in combinazione con l'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure e ha comunque deciso nel merito sulle questioni esaminabili senza rinvio.
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni ... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
Norma speciale, non estensibile né analogicamente; l'esenzione richiede sia un soggetto rientrante nell'elenco sia la destinazione esclusiva dell'immobile a compiti istituzionali propri dell'ente possessore.
art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Richiamato per individuare il soggetto passivo dell'imposta, collegato alla proprietà o altro diritto reale sull'immobile.
Invocato per i principi sull'onere della prova e sulla valutazione dei fatti non contestati; la Corte ha escluso la violazione lamentata.
Richiamato per l'efficacia del giudicato esterno, ritenuta non decisiva rispetto a fatti variabili come l'utilizzo dell'immobile in annualità diverse.
art. 91 bis, comma 3, D.L. n. 174/2012
Invocato in relazione alla dichiarazione di esenzione; la Corte ha escluso che la mancata dichiarazione fosse erroneamente affermata.
art. 5, comma 2, D.M. 26 giugno 2014
Richiamato sulla proroga del termine dichiarativo IMU per alcune annualità; la Corte ha ritenuto che tale proroga non si applicasse alla ricorrente.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la censura relativa al ravvedimento operoso è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente alla Cassazione di decidere nel merito in presenza di questioni infondate che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato per decidere nel merito senza rinvio quando la questione non può comunque condurre a una diversa decisione.
Richiamato per il termine di presentazione della dichiarazione IMU.
art. 10, comma 4, lett. a), D.L. n. 35/2013
Richiamato per le modifiche al regime dichiarativo IMU, secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non mutano i dati dichiarati.
Richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione; la censura sul ravvedimento operoso è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato per affermare che l'imprenditorialità dell'attività dipende dall'organizzazione economica e dalla remunerazione dei fattori produttivi, non dallo scopo di lucro soggettivo.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato quale parametro soggettivo per l'applicazione dell'esenzione agli enti non commerciali.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista per gli immobili degli enti pubblici o non commerciali è norma speciale e, come tale, non può essere estesa oltre i soggetti e i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Per ottenere l'esenzione non basta la natura pubblica o istituzionale dell'ente proprietario: occorre che l'immobile sia destinato esclusivamente a compiti istituzionali propri dell'ente e che ciò risulti in concreto.
- L'agevolazione per gli enti non commerciali richiede la coesistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo; quest'ultimo va accertato in concreto con riguardo alle modalità effettive di svolgimento dell'attività nei locali.
- Un'attività non perde la natura economica solo perché persegue finalità sociali o istituzionali; è commerciale quando è organizzata per offrire beni o servizi dietro corrispettivo idoneo a coprire i costi e remunerare i fattori produttivi.
- La gratuità o un corrispettivo meramente simbolico sono elementi decisivi per escludere la commercialità; la semplice perdita di esercizio o il mancato utile non sono invece sufficienti.
- Il giudicato esterno in materia tributaria vincola solo sui fatti a efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, non su elementi variabili come le concrete modalità di utilizzo dell'immobile in annualità diverse.
- In cassazione l'omessa pronuncia può essere superata con decisione nel merito quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Il motivo di ricorso per omesso esame o omessa pronuncia deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o riassunto del contenuto rilevante degli atti e dei motivi asseritamente non esaminati.
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