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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202301222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo e i successivi motivi aggiunti contro l’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un manufatto composto da piano seminterrato e piano rialzato, con struttura in cemento armato, tamponamenti, tramezzature, intonaco al rustico e solaio di copertura, realizzato senza permesso di costruire. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione ai sensi della disciplina edilizia repressiva. Dopo la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il Comune aveva inoltre adottato un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime. L’appellante ha dedotto sei motivi di appello, contestando: la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 22, 31 e 36 d.P.R. 380/2001 per mancata verifica comunale della sanabilità dell’opera prima della demolizione; il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, nonché l’illogicità dell’ordinanza per asserita insufficiente descrizione delle opere, mancata indicazione del titolo edilizio necessario e dei vincoli gravanti sull’area; la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata; l’indeterminatezza dei beni e delle aree oggetto di acquisizione; l’illegittimità dell’acquisizione e dell’accertamento di inottemperanza in ragione del sequestro penale dell’immobile, dell’istanza di sanatoria e dell’omessa valutazione della destinazione a pubblica utilità. È stata inoltre contestata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all’acquisizione.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordinanza di demolizione e l’acquisizione gratuita conseguono all’accertamento dell’abuso e dell’inottemperanza e hanno contenuto vincolato; la partecipazione dell’interessata non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Non sussiste, prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, un obbligo del Comune di verificare d’ufficio la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, essendo l’accertamento di conformità rimesso all’iniziativa dell’interessato. La presentazione dell’istanza di sanatoria non rende illegittima l’ordinanza già adottata, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia; in caso di rigetto, espresso o formatosi per silenzio-rigetto, l’ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta adeguatamente motivata, perché descriveva analiticamente le opere, la loro ubicazione e la particella catastale, oltre a dare conto dell’abusività e dell’assoggettamento al permesso di costruire. Non era necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, essendo quest’ultimo insito nella repressione dell’abuso. Il parere della Commissione Edilizia Integrata non era necessario, sia per l’assenza di una specifica previsione normativa applicabile al procedimento, sia per la natura vincolata dell’ordine demolitorio; l’eventuale vizio procedimentale sarebbe comunque stato non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Quanto all’acquisizione, il Comune aveva sufficientemente individuato il bene e l’area mediante il riferimento catastale all’intera particella, comprendente il manufatto e l’area di sedime, senza acquisire un’area ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista. L’acquisizione gratuita opera automaticamente allo scadere del termine per ottemperare e non richiede una valutazione discrezionale preventiva sulla pubblica utilità dell’opera. Il sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma determina soltanto una temporanea inesecutività collegata al vincolo esterno; spetta al destinatario chiedere il dissequestro per poter adempiere. L’appellante non aveva dimostrato di avere richiesto il dissequestro e, pertanto, non poteva invocare il sequestro come causa di forza maggiore impeditiva della demolizione. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 6.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità di un provvedimento edilizio vincolato quando sia palese che la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto finale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il vizio procedimentale derivante dall’omessa partecipazione non è invalidante quando l’atto è vincolato e l’esito non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata mediante l’individuazione delle opere abusive, della loro ubicazione, dei riferimenti catastali e delle norme applicabili; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla demolizione.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Impone al competente ufficio comunale la repressione degli abusi edilizi, senza subordinare l’adozione della demolizione a una previa verifica d’ufficio della sanabilità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituiscono conseguenze vincolate dell’abuso e del mancato adempimento; l’acquisizione comprende il bene e l’area di sedime e può riguardare l’area ulteriore necessaria, entro il limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità è attivato su iniziativa dell’interessato. La relativa istanza sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, ma non ne incide sulla validità; il silenzio comunale sull’istanza ha valore di rigetto.

  • art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Il manufatto descritto è stato qualificato come intervento di nuova costruzione.

  • art. 82 d.P.R. 716/197

    Richiamato dall’appellante in relazione al coinvolgimento della Commissione Edilizia Integrata; il giudice ha escluso la necessità del relativo parere.

  • art. 6 l.r. n. 10/1982

    Richiamato in relazione alla Commissione Edilizia Integrata; il giudice ha ritenuto non necessario il relativo coinvolgimento nel procedimento esaminato.

  • art. 7 l. n. 47/1985

    Richiamato per la possibilità di procedere anche successivamente all’individuazione dell’area acquisita ai fini dell’immissione nel possesso e della trascrizione.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla destinazione a pubblica utilità delle opere acquisite; il giudice ha escluso che tale profilo incida sulla necessità o validità dell’acquisizione automatica.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro penale dell’immobile non elimina la validità dell’ordine amministrativo di demolizione, ma può temporaneamente impedirne l’esecuzione materiale.

  • art. 85 disposizioni attuative al codice di procedura penale

    Il destinatario dell’ordine demolitorio deve utilizzare la procedura prevista per chiedere il dissequestro del bene e poter adempiere.

  • art. 3 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato per escludere che l’intervento abusivo rientrasse nelle tipologie di opere suscettibili di sanatoria indicate ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato per la precedente pronuncia di annullamento con rinvio della declaratoria di perenzione e per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di primo grado.

  • art. 82 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’avviso che aveva preceduto la declaratoria di perenzione del ricorso principale.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione di un’opera edilizia abusiva ha natura vincolata e non richiede, oltre all’individuazione delle opere e al richiamo dei presupposti normativi, una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con l’interesse del proprietario; non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende illegittima l’ordinanza di demolizione già adottata e ne sospende soltanto temporaneamente l’efficacia; se l’istanza è accolta, l’ordine resta privo di effetti per il venir meno dell’abusività, mentre se è respinta, anche mediante silenzio-rigetto, l’ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza.
  • Il Comune non è tenuto a verificare d’ufficio la sanabilità dell’opera abusiva prima di adottare l’ordine di demolizione, poiché il procedimento di accertamento di conformità è attivato su iniziativa dell’interessato e i poteri repressivi restano esercitabili secondo gli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al decorso del termine assegnato; essa è un atto dovuto e non richiede una preventiva valutazione discrezionale della pubblica utilità dell’opera.
  • L’area oggetto di acquisizione può essere individuata mediante il riferimento catastale alla particella che comprende il manufatto e l’area di sedime; l’eventuale mancata o incompleta specificazione dell’area ulteriore non rende di per sé illegittimo l’accertamento dell’inottemperanza, potendo l’individuazione essere effettuata con successivo atto ai fini dell’immissione nel possesso e della trascrizione.
  • Il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordine amministrativo di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’esecutività in ragione del vincolo esterno. Il destinatario che invochi il sequestro come impedimento all’ottemperanza deve dimostrare di avere chiesto il dissequestro; in mancanza, il sequestro non costituisce causa di forza maggiore idonea a escludere l’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiVizi formali non invalidantiEfficacia ed esecutorietàSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazione

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