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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06201/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento per euro 801,61 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2012. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che l'ingiunzione fosse invalida perché non recava correttamente l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, e che la Commissione regionale avesse errato nel ritenere sufficiente il richiamo contenuto nell'atto e nei relativi allegati. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, 7 l. n. 212/2000 e 25 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che dovessero essere indicati distintamente nell'ingiunzione sia il responsabile dell'emissione/notifica sia quello dell'iscrizione a ruolo, e che tale indicazione non potesse ritenersi sostituita da formule generiche. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 121 c.p.c., contestando che la CTR avesse qualificato come nuova l'eccezione di prescrizione, sostenendo di averla già prospettata nel ricorso introduttivo e comunque di averla ribadita dopo il deposito, da parte dell'ente, della documentazione sulla notifica dell'avviso di accertamento. Il terzo motivo, relativo ancora alla prescrizione e all'art. 5 d.l. n. 953/1982, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la presenza nell'atto, tramite l'allegato richiamato, del nominativo del responsabile dell'iscrizione a ruolo; tale censura avrebbe dovuto essere eventualmente proposta come travisamento del fatto, non come violazione di legge. Il secondo motivo è stato respinto perché l'eccezione di prescrizione non risultava proposta nel ricorso introduttivo, ma solo in memoria illustrativa successiva al deposito documentale della controparte; nel processo tributario le nuove eccezioni possono essere introdotte solo con motivi aggiunti, ammissibili nei limiti di cui all'art. 24 d.lgs. n. 546/1992, e la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 ha funzione meramente illustrativa. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007

    "La cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella"

    quando attività accertativa e riscossiva non coincidono, la cartella deve indicare distintamente due responsabili; nel caso concreto, però, la doglianza era inammissibile perché contrastava con l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla presenza del nominativo nell'allegato all'ingiunzione

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione e di indicazione del responsabile dell'atto impositivo/riscossivo

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della cartella/ingiunzione e alla validità dell'atto di riscossione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro invocato per censurare violazione di legge; la Corte osserva che il motivo non era realmente di violazione di legge ma di contestazione del fatto accertato

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, ove si volesse contestare la diversa ricostruzione del fatto, il vizio corretto sarebbe stato quello di travisamento del fatto ex n. 5

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    le eccezioni nuove nel processo tributario sono precluse, salvo il limite dei motivi aggiunti nei casi consentiti

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione processuale sulla pretesa novità dell'eccezione

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    i motivi aggiunti sono ammissibili solo in presenza del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione; nel caso concreto, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere veicolata con tale strumento

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    la memoria è solo illustrativa di domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurre nuovi profili di illegittimità

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    la motivazione della CTR è stata integrata dalla Corte nei limiti consentiti

  • art. 5 d.l. n. 953/1982

    richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, in tema di prescrizione della tassa automobilistica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'eccezione di prescrizione, come ogni diversa causa di illegittimità dell'atto impugnato, deve essere specificamente dedotta nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta con una memoria illustrativa.
  • La memoria depositata ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 ha funzione meramente esplicativa e non può ampliare il thema decidendum introducendo nuovi profili di invalidità.
  • I motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 sono l'unico strumento per proporre nuove censure in presenza di documenti prima non conosciuti; in difetto, opera la preclusione alla novità.
  • Una censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a contestare l'accertamento di un fatto compiuto dal giudice di merito; in tal caso il vizio va semmai dedotto nei limiti consentiti per il travisamento del fatto.
  • Quando l'atto riscossivo richiama un allegato che contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, la verifica della sufficienza di tale indicazione richiede una contestazione coerente con il dato fattuale accertato dal giudice di merito, non una mera diversa lettura del documento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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