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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22546/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente già in forza ad ANAS S.p.A., trasferita ex lege al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con mantenimento del trattamento economico precedente limitatamente alle voci fisse e continuative e con attribuzione di un assegno ad personam per la differenza, ha chiesto che nel calcolo di tale assegno fossero incluse anche alcune voci previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dall'amministrazione: premio di produzione, indennità di rischio e valore della copertura assicurativa sanitaria. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la corte d'appello l'aveva accolta solo in parte, escludendo indennità di rischio e assicurazione sanitaria ma confermando il premio di produzione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il mancato riconoscimento dell'indennità di rischio, sostenendo che non fosse necessario provare la continuità del presupposto di rischio dopo il trasferimento; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 per l'esclusione del valore della polizza sanitaria dal calcolo dell'assegno; 3) violazione degli artt. 31 e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in relazione al medesimo tema, anche in rapporto a trattamenti riconosciuti in altri giudizi ad altri dipendenti; 4) omesso esame di un fatto storico decisivo relativo all'indennità di rischio. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando l'inclusione del premio di produzione nell'assegno ad personam, perché voce della retribuzione variabile e non fissa, e richiamando il mutato assetto organizzativo e le diverse modalità di remunerazione della produttività nel nuovo impiego ministeriale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata in diritto la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva subordinato il riconoscimento dell'indennità di rischio alla prova della continuità del rischio dopo il trasferimento. Ha affermato che, ai fini del calcolo dell'assegno ad personam, rileva la struttura del trattamento economico goduto in ANAS immediatamente prima del trasferimento e non la persistenza delle medesime condizioni lavorative dopo il passaggio al Ministero. Ha invece respinto il secondo motivo, escludendo il valore della polizza sanitaria dal computo dell'assegno perché il relativo costo non ha più ragion d'essere dopo la cessazione della polizza ed è funzionalmente sostituito dalla diversa copertura assistenziale garantita al dipendente ministeriale. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte assorbito e per il resto infondato. Il quarto motivo è rimasto assorbito. È stato inoltre respinto il ricorso incidentale del Ministero, perché il premio di produzione, pur collocato nel CCNL ANAS tra le voci variabili, è stato correttamente considerato dalla corte territoriale come voce con struttura retributiva fissa e continuativa ai fini dell'assegno ad personam. La Corte, senza rinvio, ha deciso nel merito accogliendo la domanda della lavoratrice anche con riferimento all'indennità di rischio e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Le spese sono state regolate ponendo a carico del Ministero la metà delle spese dei primi due gradi, previa compensazione della restante metà, e integralmente quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    "Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"

    La norma tutela il livello complessivo di retribuzione goduto presso il precedente datore di lavoro e, ai fini dell'assegno ad personam, richiede di valorizzare le voci fisse e continuative del trattamento economico precedente; non assume rilievo la permanenza delle medesime condizioni lavorative dopo il trasferimento, ma la struttura retributiva esistente al momento immediatamente anteriore al passaggio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per contestare l'accertamento compiuto dalla corte d'appello sul valore della polizza sanitaria; il motivo è stato tuttavia respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge esaminati dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge esaminati dalla Corte.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere il diritto al mantenimento di ulteriori voci retributive nel passaggio di personale; il motivo è stato respinto per la parte non assorbita.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente principale nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto la censura infondata per la parte non assorbita.

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    Richiamato anche nel ricorso incidentale del Ministero, che ne proponeva una lettura restrittiva per escludere il premio di produzione; la Corte ha invece confermato la correttezza della decisione di merito che lo aveva incluso nell'assegno.

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002-2005

    Le clausole contrattuali collettive sono state esaminate per qualificare le singole voci retributive: l'indennità di rischio come voce corrisposta costantemente e in misura fissa, e il premio di produzione come voce che, nella specifica disciplina pattizia, assume struttura retributiva fissa e continuativa.

  • art. 1, comma 226, legge n. 266/2005

    Richiamato nel ricorso incidentale del Ministero; non è stato ritenuto idoneo a smentire l'inclusione del premio di produzione nell'assegno ad personam.

  • art. 3, comma 57, legge n. 537/1993

    Richiamato nel ricorso incidentale del Ministero; non ha impedito il mantenimento del premio di produzione nel calcolo dell'assegno ad personam.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal Ministero a sostegno della censura di disparità di trattamento; la Corte ha escluso l'ingiustificata disparità, rilevando che le differenti discipline contrattuali dei due rapporti giustificano trattamenti complessivi diversi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto per accogliere la domanda relativa all'indennità di rischio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato: per il ricorso principale perché accolto anche solo parzialmente, per il ricorso incidentale perché l'Amministrazione dello Stato è esente.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell'assegno ad personam conseguente a trasferimento ex lege del dipendente, il giudizio sulla "fissità e continuità" delle voci retributive va compiuto con riferimento al trattamento economico concretamente goduto presso il precedente datore di lavoro immediatamente prima del trasferimento, non alle condizioni organizzative o funzionali successive.
  • La norma che tutela il mantenimento del trattamento economico in caso di trasferimento non impone di conservare al lavoratore, per il futuro, singole voci contrattuali del vecchio rapporto; essa serve esclusivamente a evitare una reformatio in peius del livello retributivo complessivo mediante un assegno riassorbibile.
  • Una voce inserita dalla contrattazione collettiva tra le componenti della retribuzione variabile può essere comunque considerata, ai fini dell'assegno di conservazione, se la sua disciplina concreta ne rivela una struttura fissa e continuativa.
  • Non possono essere computati nell'assegno ad personam valori economici riferiti a utilità cessate per effetto del trasferimento, quando tali utilità risultino sostituite da analoghi benefici garantiti dal nuovo datore di lavoro; in tal caso il mantenimento del relativo valore determinerebbe un ingiustificato incremento retributivo e non la tutela del pregresso livello economico.
  • L'eventuale difformità di esiti tra giudizi promossi da diversi dipendenti non impone alla pubblica amministrazione di estendere automaticamente l'esito più favorevole a tutti, operando i limiti soggettivi del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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