Cassazione Civile, Ordinanza n. 22717/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA per l’anno d’imposta 2015 nei confronti di un operatore che vendeva in Italia telefoni cellulari usati e rigenerati. Secondo l’accertamento, i beni erano stati inviati in Cina per il ricondizionamento e poi reintrodotti nell’Unione europea tramite la dogana belga con applicazione del regime doganale "42" e differimento dell’IVA all’importazione; in seguito erano stati rivenduti in Italia con applicazione del regime IVA del margine. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo pacifico che si trattasse di beni usati e che transitassero dal Belgio, e aveva così ritenuto applicabile il regime del margine. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. e violazione delle norme sulla motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente il requisito soggettivo senza adeguata spiegazione; 2) violazione della disciplina dell’IVA del margine e dell’art. 115 c.p.c., per avere la sentenza d’appello trascurato che il regime del margine richiede acquisti presso privati o soggetti assimilati nel territorio dello Stato o di altro Stato membro, mentre qui i beni provenivano da un soggetto extra UE; 3) violazione dell’art. 2700 c.c., per avere la decisione contrastato con le risultanze del PVC della Guardia di Finanza, che avevano fede privilegiata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione della sentenza di appello, pur confondendo i profili soggettivo e oggettivo, era comunque comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina dell’IVA del margine, essendo speciale e derogatoria, si applica solo agli acquisti di beni usati effettuati presso privati o soggetti assimilati nel territorio dello Stato o di altro Stato membro, e non alle importazioni da Paesi extra UE; il regime doganale "42" comporta soltanto un differimento dell’IVA all’importazione e non muta la natura extra UE dell’acquisto né trasforma la cessione in operazione intracomunitaria. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della vicenda alla luce del principio sopra richiamato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e, per l’effetto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio per cui il regime IVA del margine non è estensibile alle importazioni da Paesi extra UE anche se sdoganate con regime doganale "42" e poi rivendute in Italia. La Cassazione ha inoltre chiarito che il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza, pur imprecisa, consenta comunque di individuare la ratio decidendi.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, d.l. 41/1995
«Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione ... acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto...»
La norma va interpretata restrittivamente perché introduce un regime speciale e facoltativo; si applica solo agli acquisti di beni usati effettuati presso privati o soggetti assimilati nel territorio dello Stato o di altro Stato membro, non alle importazioni da Paesi extra UE.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione.
È richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente come parametro sulla motivazione della sentenza tributaria.
È evocato per contestare che il giudice di merito abbia trascurato o male valutato i fatti non contestati e il quadro probatorio.
È richiamato con riferimento alla fede privilegiata del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza sulle circostanze da esso attestate.
art. 311, paragrafo 1, punto 1, direttiva 2006/112/CE
La Corte lo utilizza, in combinazione con la disciplina interna, per definire i 'beni d'occasione' come beni mobili materiali suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione.
art. 314 direttiva 2006/112/CE
Regola l’applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore solo quando i beni gli siano stati ceduti nella Comunità da soggetti indicati tassativamente dalla norma.
art. 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
Disciplina il regime doganale "42"; la Corte precisa che esso comporta l’immissione in libera pratica con differimento dell’IVA all’importazione, ma non incide sulle condizioni soggettive di acquisto rilevanti per il regime del margine.
art. 138 direttiva 2006/112/CE
È richiamato nel quadro del regime doganale "42" e delle cessioni intracomunitarie esenti.
art. 201 direttiva 2006/112/CE
È richiamato per individuare il debitore dell’IVA all’importazione nel meccanismo del regime doganale "42".
art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972
È richiamato per spiegare gli effetti doganali e fiscali dell’immissione in libera pratica dei beni importati.
Massime di principio
- Il regime dell’IVA del margine è un’agevolazione speciale e facoltativa, di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso in via analogica a operazioni diverse da quelle contemplate dal legislatore.
- Per l’applicazione del regime del margine occorre verificare non solo che il bene sia usato e suscettibile di reimpiego, ma anche che il bene sia stato acquistato da un soggetto rientrante nelle categorie tassativamente previste e nel territorio rilevante; l’origine da un Paese extra UE esclude il regime.
- Il regime doganale "42" incide sulle formalità di importazione e sul momento del pagamento dell’IVA all’importazione, ma non muta la natura extra UE dell’acquisto né trasforma la successiva rivendita in acquisto intracomunitario ai fini dell’IVA del margine.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi; non basta, invece, che la motivazione sia imprecisa, confusa o giuridicamente errata, se resta comunque comprensibile.
- Se il ricorso per cassazione è accolto su una censura assorbente che impone un nuovo esame della vicenda, le ulteriori doglianze che dipendono dalla medesima questione possono restare assorbite.
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