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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una cliente, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina tramite una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. In primo grado la domanda risarcitoria della cliente era stata accolta solo parzialmente; in appello, dopo un precedente rinvio della Cassazione, la Corte territoriale aveva nuovamente riconosciuto la responsabilità della banca ma aveva condannato al pagamento la banca cessionaria del rapporto, ritenendola legittimata passivamente. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con i primi due motivi, la violazione del d.l. n. 99 del 2017 e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che i contenziosi aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione del 26.6.2017 non rientrassero nel perimetro del trasferimento e che, quindi, essa non fosse titolare passiva del rapporto obbligatorio. La banca in L.C.A. ha proposto ricorso incidentale adesivo su tale punto e altri motivi, mentre la cliente ha resistito con controricorsi. La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, richiamando l'orientamento già affermato in precedenza: per i rapporti già estinti alla data della cessione e rientranti nel cosiddetto 'contenzioso escluso', non si verifica il subentro della cessionaria nella posizione sostanziale e processuale. Sono stati poi rigettati o dichiarati inammissibili i motivi incidentali: infondata l'eccezione di improcedibilità legata alla liquidazione coatta amministrativa, inammissibili le censure di merito che miravano a contestare l'accertamento del nesso causale, della mancata prova di ulteriori somme percepite, del concorso colposo della cliente e della mancata detrazione delle cedole, perché non si confrontavano con la ratio decidendi o pretendevano di riesaminare il fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale della banca cessionaria, ritenendo che la controversia riguardasse un rapporto bancario già estinto alla data del contratto di cessione e che, pertanto, la cessionaria non fosse titolare passiva del rapporto obbligatorio. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale e assorbito il primo motivo del ricorso incidentale adesivo della banca in L.C.A.; ha rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibili i restanti motivi incidentali. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso incidentale della cliente per mutilazione dell'atto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.l. n. 99 del 2017

    artt. 2, 3 e 4; art. 3, comma 1; art. 3, comma 2

    La disciplina della cessione delle banche in L.C.A. non trasferisce automaticamente tutti i rapporti: la delimitazione del perimetro è affidata al contratto di cessione, nei limiti imposti dalla norma, e il contratto ha efficacia verso i terzi dopo la pubblicazione. I rapporti estinti alla data della cessione possono rientrare nel 'contenzioso escluso' e non passano alla cessionaria.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare il difetto di legittimazione/titolarità passiva della cessionaria e la gestione processuale del giudizio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole del contratto di cessione vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali; il dato letterale del contratto è decisivo per stabilire che la mera pendenza della lite non basta a includere il rapporto nella cessione.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la titolarità/legittimazione ad agire o a contraddire.

  • art. 2558 c.c.

    Norma invocata nei motivi incidentali per la successione nei contratti/rapporti aziendali, ma ritenuta assorbita o comunque non decisiva alla luce della disciplina speciale della cessione e del contratto.

  • art. 83, comma 3, T.U.B.

    È stata esclusa l'improcedibilità del giudizio; la norma va letta in coordinamento con l'art. 96, comma 3, l. fall., consentendo la prosecuzione del giudizio ordinario per i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato anteriore alla procedura.

  • art. 96, comma 3, l. fall.

    Per i crediti già accertati con sentenza non definitiva prima dell'apertura della procedura, il giudizio prosegue in sede ordinaria e il credito va ammesso al passivo con riserva; il commissario può proporre o proseguire l'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure che richiamano la norma sull'onere della prova sono state dichiarate inammissibili quando, in realtà, miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 23 T.U.F.

    Richiamato in relazione alla prova del nesso causale tra inadempimento dell'intermediario e danno subito dall'investitore.

  • art. 2033 c.c.

    Le doglianze sull'ingiustificato arricchimento e sulla mancata detrazione di somme/cedole sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla compensazione tra danno e lucro già operata dal giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    La diligenza del creditore danneggiato non può essere spinta fino a imporgli di procurarsi altrimenti la prestazione né di assumere ulteriori iniziative incerte e rischiose; il motivo sul concorso di colpa è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con tale principio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alla motivazione sviluppata in precedenti decisioni della Prima Sezione sul medesimo tema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di attività e passività di banche in liquidazione coatta amministrativa, il subentro del cessionario nelle controversie pendenti non dipende dalla sola pendenza della lite, ma dal fatto che il rapporto sostanziale sia incluso nel perimetro della cessione secondo il contratto attuativo della disciplina speciale.
  • Quando la disciplina legislativa rimette alle parti la determinazione dell'oggetto della cessione, il giudice deve interpretare le clausole del contratto con i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., attribuendo rilievo decisivo al testo negoziale e alle eventuali clausole di esclusione espressa.
  • I rapporti bancari già estinti alla data della cessione possono restare esclusi dal trasferimento anche se oggetto di contenzioso pendente; in tale ipotesi difetta la titolarità passiva della banca cessionaria.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di norme sull'onere della prova, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche quando invoca norme sulla compensazione del danno o sul concorso colposo del creditore.
  • La diligenza del danneggiato ex art. 1227 c.c. non può essere intesa come obbligo di reperire autonomamente la prestazione o di intraprendere iniziative aleatorie e rischiose per limitare il danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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