Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal sequestro preventivo disposto su beni aziendali di due società e dalla successiva nomina di un custode giudiziario. Dopo la revoca del primo custode, veniva nominato un nuovo custode che rifiutava l'incarico; secondo i ricorrenti, le aziende sarebbero rimaste prive di custodia fino al dissequestro, con devastazione degli immobili e perdita della documentazione contabile. Gli interessati citarono quindi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per responsabilità civile dei magistrati, lamentando l'omessa sostituzione del custode e chiedendo il risarcimento del danno. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello la Corte territoriale confermò il rigetto, ma soprattutto ritenne fondata l'eccezione di decadenza dall'azione, perché per fatti anteriori alla l. n. 18 del 2015 si applicava il termine biennale della l. n. 117 del 1988, decorrente dall'esaurimento del grado del procedimento in cui si era verificato il fatto dannoso. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciarono violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., delle norme sull'appello, dell'art. 11 preleggi, della l. n. 117 del 1988, della l. n. 18 del 2015 e della disciplina sulle spese, oltre a difetto di motivazione e vari errori processuali; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché cumulava in modo promiscuo molteplici censure eterogenee, senza specifica e chiara articolazione, senza adeguato confronto con la sentenza impugnata e con esposizione dei fatti di causa gravemente lacunosa. È stata inoltre ribadita l'inapplicabilità retroattiva del termine triennale introdotto dalla l. n. 18 del 2015 ai fatti anteriori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse formulato in modo promiscuo e non conforme all'onere di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché cumulava doglianze di violazione di legge, vizi motivazionali e questioni processuali senza separarle e senza indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e il loro contrasto con la decisione impugnata. Ha inoltre rilevato la carenza dell'esposizione del fatto processuale, perché non erano stati riportati gli atti e i provvedimenti decisivi richiamati. È stata anche richiamata la giurisprudenza secondo cui il termine triennale introdotto nel 2015 non si applica retroattivamente ai fatti precedenti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, L. 13 aprile 1988, n. 117
testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18
Per i provvedimenti non impugnabili, l'azione di responsabilità civile è soggetta a un termine di decadenza biennale che decorre dal momento in cui l'azione è esperibile, ossia dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso.
art. 2, L. 13 aprile 1988, n. 117
testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18
Rileva quale disciplina sostanziale della responsabilità civile dei magistrati applicabile ratione temporis ai fatti anteriori alla riforma del 2015.
In assenza di disciplina transitoria, la legge applicabile è quella vigente al momento del sorgere del diritto al risarcimento, con conseguente irretroattività della disciplina sopravvenuta.
I provvedimenti relativi alla custodia dei beni sequestrati, nel caso esaminato, non sono stati considerati suscettibili di impugnazione.
È richiamato per collocare temporalmente la nomina del custode nella fase del procedimento penale.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e motivi specifici, autonomamente intellegibili; la loro violazione comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione delle singole norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito successivo dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autonomamente intelligibili e separabili: la commistione di più doglianze eterogenee in un unico motivo impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
- Chi deduce la violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate, esporne il contenuto precettivo e confrontarle con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico a più disposizioni di diverso tenore.
- L'esposizione del fatto processuale nel ricorso deve essere completa e autosufficiente quanto agli atti e ai provvedimenti decisivi richiamati, perché la Corte di cassazione non può supplire con ricerche esplorative.
- La disciplina introdotta nel 2015 sul termine di decadenza per l'azione di responsabilità civile dei magistrati non si applica retroattivamente ai fatti anteriori, in mancanza di una espressa previsione transitoria.
- Per i provvedimenti non impugnabili, il termine per esercitare l'azione risarcitoria va collegato al momento in cui il fatto dannoso si è verificato nel procedimento e non alle sole conseguenze dannose che emergono successivamente.
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