Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di un complesso condominiale sito in località Favazzina aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una frana del 31 marzo 2005 che aveva investito l’area, imputando l’evento al concorso causale del Comune, della Regione, della Provincia/Città Metropolitana e di una società concessionaria/gestore di lavori stradali, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda solo verso la società e aveva invece riconosciuto una responsabilità concorrente della Regione ex art. 2043 c.c. e del Comune e della Provincia ex art. 2051 c.c., condannandoli in solido al risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo prevedibile la frana, non integrato il caso fortuito e sussistente un concorso causale delle omissioni degli enti, anche alla luce della mancata regimentazione delle acque e dell’alta pericolosità idrogeologica del sito. Il Comune di Scilla ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 c.c. e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ricostruito in modo errato il nesso causale, applicando un criterio meramente condizionalistico senza adeguatezza causale, e avrebbe omesso di riconoscere il caso fortuito, individuato nelle forti precipitazioni e nella condotta della Regione Calabria, che avrebbe dovuto eseguire interventi di consolidamento e prevenzione del dissesto. Ha inoltre insistito sul fatto che la strada non sarebbe appartenuta al patrimonio comunale e che la Regione, quale soggetto che aveva assunto impegni successivi al precedente evento del 2001, avrebbe avuto un ruolo determinante nella catena causale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non aggrediva l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di censurare alcuni passaggi decisivi della motivazione sulla concorrente responsabilità degli enti e sulla mancata prova di un fattore causale autonomo ed esclusivo. Ha inoltre osservato che il ricorso tendeva, in realtà, a una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. È stato ribadito che le precipitazioni possono integrare caso fortuito solo se connotate da imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità, secondo un’indagine fondata su dati scientifici e statistici relativi al contesto specifico, requisiti ritenuti insussistenti nel caso concreto per la natura prevedibile dell’evento e la nota situazione di rischio idrogeologico dell’area. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese in favore della proprietaria danneggiata e compensazione delle spese nei rapporti con Regione e Città Metropolitana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Scilla. Ha ritenuto che il motivo non colpisse integralmente la ratio decidendi della sentenza d’appello, perché non contestava tutte le autonome ragioni poste a fondamento della conferma della responsabilità del Comune e degli altri enti, e perché chiedeva in sostanza una nuova valutazione dei fatti e delle prove sul nesso causale e sul caso fortuito, operazione non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente nei confronti della proprietaria danneggiata, mentre sono state compensate nei rapporti con Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana della Regione per omissioni nella prevenzione del dissesto
richiamato come titolo della responsabilità da cose in custodia del Comune e degli altri enti custodi dell’area o della strada
richiamato dalla Corte d’appello per affermare la responsabilità concorsuale quando più condotte autonome concorrono causalmente alla produzione dell’evento
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
usato dal ricorrente per denunciare violazione di legge
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il motivo privo di specifica attinenza al decisum è inammissibile
indicato come base della trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato
richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve investire tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se una di esse resta non censurata, il ricorso è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o del nesso causale, che restano riservati al giudice di merito.
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il caso fortuito può essere integrato da eventi meteorologici solo se sia provata, in concreto, la loro imprevedibilità oggettiva e l’eccezionalità rispetto al contesto territoriale specifico, con criteri di valutazione scientificamente fondati.
- Quando più omissioni di soggetti diversi incidono sulla produzione del danno, la responsabilità concorsuale può essere affermata se ciascuna condotta ha contribuito causalmente all’evento e non sia individuabile una causa autonoma esclusiva idonea a interrompere il nesso causale.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si limita a contestare il peso delle prove o a chiedere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, salvo i limitati casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
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