Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una società e dei suoi soci/garanti, con iscrizione di ipoteca a garanzia del credito. Gli intimati proposero opposizione deducendo plurimi inadempimenti della banca agli obblighi dell’intermediario finanziario, chiedendo la restituzione di somme indebitamente versate e il risarcimento dei danni, oltre alla riduzione dell’ipoteca perché iscritta su beni di valore eccessivo rispetto al debito. In primo grado l’opposizione fu accolta solo in parte, con revoca del decreto e rideterminazione del credito; in appello, dopo l’interruzione per la liquidazione coatta della banca originaria, il giudizio fu riassunto anche nei confronti di Intesa Sanpaolo quale cessionaria del rapporto. La corte territoriale ritenne che la cessionaria fosse legittimata passivamente e limitò soltanto i beni colpiti da ipoteca. Contro tale decisione Intesa Sanpaolo propose ricorso principale deducendo, in sintesi, che il rapporto dedotto in lite, essendo già estinto alla data del contratto di cessione del 26.6.2017, non era stato trasferito e che dunque difettava la sua titolarità/legittimazione passiva. I resistenti proposero ricorso incidentale per contestare, tra l’altro, la qualificazione del finanziamento come mutuo non di scopo, l’omessa/nulla pronuncia su asserite nullità o annullabilità del contratto e l’inammissibilità della domanda di penale ex art. 614-bis c.p.c. proposta solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, affermando che, per i rapporti bancari già estinti alla data del 26.6.2017, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo nella posizione sostanziale e processuale della banca in liquidazione, poiché tali rapporti rientrano nel contenzioso escluso dalla cessione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale dei debitori è stato dichiarato inammissibile. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • d.l. n. 99 del 2017, art. 2

    richiamato tra le norme che disciplinano l’operazione di cessione delle banche venete; la Corte lo considera nel quadro dell’assetto normativo che demanda al contratto la delimitazione concreta del perimetro ceduto

  • d.l. n. 99 del 2017, art. 3

    la disciplina della cessione è rimessa a un successivo contratto, con limiti oggettivi inderogabili; il contratto ha efficacia verso i terzi e consente di individuare le passività incluse ed escluse

  • d.l. n. 99 del 2017, art. 4

    richiamato nel primo motivo, ma non è oggetto di autonoma ratio decisoria dopo l’accoglimento dei motivi sulla cessione

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per denunciare vizi di motivazione/nullità; non costituisce il fondamento decisivo della soluzione adottata

  • art. 1362 c.c.

    usato per l’interpretazione del contratto di cessione; la Corte valorizza il dato testuale e il comportamento successivo delle parti per confermare l’esclusione dei rapporti estinti

  • art. 1363 c.c.

    canone interpretativo utilizzato in combinazione con l’art. 1362 c.c. per leggere sistematicamente le clausole del contratto di cessione

  • art. 2560 c.c.

    richiamato tra i motivi assorbiti del ricorso principale, ma non affrontato nel merito per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale come parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza; la Corte qualifica la censura come inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la censura è dichiarata inammissibile perché rivolta contro un inciso non decisivo

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo principale per contestare la legittimazione passiva della cessionaria a fronte della mancanza di titolarità del rapporto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del mutuo; la Corte esclude che vi sia spazio per il rilievo officioso una volta negata la nullità del contratto

  • art. 1421 c.c.

    richiamato in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità; la censura è inammissibile perché presuppone una nullità esclusa

  • artt. 1427, 1428, 1429, 1430 e 1431 c.c.

    richiamati per sostenere l’annullabilità del mutuo per errore; la Corte rileva che la critica non si confronta con la motivazione di merito che ha escluso i vizi del consenso

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la domanda di penale di coercizione indiretta, proposta per la prima volta in appello e dichiarata inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato a fondamento dell’inammissibilità della domanda nuova proposta in appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale seguito in Cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle più ampie motivazioni dei precedenti conformi della Corte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei vizi di violazione/falsa applicazione di legge denunciati nei motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali/nullità denunciati nei motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibili le censure che non si confrontano con un orientamento già consolidato della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali

  • art. 10 T.U.B.

    richiamato per distinguere la nozione di attività bancaria dalla più ampia nozione di impresa bancaria

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 99 del 2017

    norma cardine dell’operazione di cessione delle banche venete, da coordinare con il contratto attuativo

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 99 del 2017

    attribuisce efficacia verso i terzi alle disposizioni del contratto di cessione dopo la pubblicazione della notizia della cessione

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 99 del 2017

    richiamato nel quadro del meccanismo di individuazione del cessionario

  • art. 3.1.2., lett. b), contratto di cessione del 26.6.2017

    individua le passività incluse nel perimetro della cessione, che devono comunque derivare da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria

  • art. 3.1.4., lett. b), contratto di cessione del 26.6.2017

    testualmente richiamato per escludere che la sola pendenza della lite basti a trasferire il rapporto; serve che il debito derivi da rapporto inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria

Massime di principio

  • Nelle operazioni di cessione di azienda bancaria disciplinate da una norma speciale e da un contratto attuativo con efficacia verso i terzi, la titolarità del rapporto litigioso va verificata alla luce del contenuto del contratto di cessione, non sulla base del solo dato astratto della pendenza della lite.
  • L’espressione "rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" non consente di attrarre nella cessione ogni controversia bancaria in senso lato: occorre che il singolo rapporto, non ancora esaurito al momento della cessione, sia effettivamente funzionale all’impresa trasferita.
  • I rapporti già estinti alla data della cessione, ancorché oggetto di controversia pendente, rientrano nel contenzioso escluso e non determinano il subentro della cessionaria nella posizione sostanziale e processuale della banca originaria.
  • Quando il perimetro della cessione è definito congiuntamente da norma speciale e contratto, la Cassazione può procedere direttamente all’interpretazione delle clausole contrattuali per garantire uniformità applicativa.
  • La mera erogazione di somme destinate a coprire un’esposizione debitoria del cliente non integra, di per sé, un mutuo di scopo; serve una specifica clausola di destinazione che alteri la causa tipica del mutuo.
  • La nullità del contratto non può essere rilevata d’ufficio quando, correttamente interpretato, il contratto non presenti il vizio denunciato; analogamente, la censura di annullabilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito che esclude i vizi del consenso.
  • La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile, anche se collegata all’esecuzione di un capo della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.