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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società correntista e un altro soggetto avevano convenuto in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni, lamentando l'illegittima gestione di un rapporto di conto corrente e di una polizza assicurativa connessa. Il tribunale aveva accolto solo in minima parte la domanda; in appello, dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria, il giudizio era stato riassunto anche nei confronti dell'istituto cessionario, ritenuto dalla Corte d'appello legittimato passivo. L'istituto cessionario ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con i primi due motivi, la violazione del d.l. n. 99 del 2017 e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il rapporto oggetto della lite, essendo già estinto alla data del contratto di cessione del 26.6.2017, non fosse incluso nel perimetro dei rapporti trasferiti e che quindi difettasse la sua titolarità passiva; la banca in liquidazione ha proposto ricorso incidentale adesivo su tale punto e, con un ulteriore motivo, ha riproposto l'eccezione di improcedibilità delle azioni ordinarie per effetto della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che, secondo l'interpretazione del d.l. n. 99 del 2017 e del contratto di cessione, i rapporti bancari già estinti alla data del 26.6.2017 e oggetto di contenzioso rientrassero nel "contenzioso escluso" e non fossero quindi trasferiti all'istituto cessionario; ne è conseguito il difetto di titolarità passiva di quest'ultimo. È stato rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale della banca in liquidazione, perché infondato il richiamo al divieto di azioni ordinarie in pendenza di liquidazione coatta, mentre il primo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 99 del 2017

    Richiamato insieme agli artt. 3 e 4 del decreto per la disciplina dell'operazione di cessione delle banche venete; non è norma direttamente decisiva sul punto della titolarità passiva, che dipende anche dal contratto di cessione.

  • art. 3 d.l. n. 99 del 2017

    La Corte afferma che la norma non regola direttamente tutti i rapporti, ma rimette ai commissari liquidatori e al cessionario la determinazione dell'oggetto della cessione entro limiti inderogabili; i rapporti già estinti alla data della cessione, se ricompresi nel "contenzioso escluso", non si trasferiscono.

  • art. 4 d.l. n. 99 del 2017

    Norma richiamata nel quadro complessivo dell'operazione di cessione, senza autonoma decisività nel caso concreto.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per la dedotta violazione processuale; la Corte non lo tratta come fondamento autonomo della decisione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Usato come criterio di interpretazione del contratto di cessione e dell'accordo ricognitivo successivo, che confermano l'esclusione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica delle clausole del contratto di cessione.

  • art. 2560 c.c.

    Norma evocata nel terzo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito.

  • art. 51 legge fall.

    Richiamo ritenuto erroneo nel contesto di un'azione di cognizione; la Corte osserva che il riferimento pertinente sarebbe all'art. 52 legge fall.

  • art. 52 legge fall.

    Indicata come disposizione pertinente al divieto/prosecuzione delle azioni e al regime concorsuale, ma non accolta nel senso proposto dalla ricorrente incidentale.

  • art. 96, comma 3, legge fall.

    Applicabile quando il credito è stato accertato con sentenza non passata in giudicato pronunciata prima dell'apertura della procedura; la Corte precisa che vale anche se la sentenza di primo grado è di rigetto della domanda.

  • art. 83 T.U.B.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale sulla pretesa improcedibilità; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per il rinvio alle più ampie motivazioni delle precedenti ordinanze della Prima Sezione sulla medesima questione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla cessione del complesso bancario disposta dal d.l. n. 99 del 2017, la verifica della titolarità passiva dell'istituto cessionario non può basarsi sul solo dato della pendenza della lite alla data del contratto, ma richiede di accertare se il rapporto controverso rientri effettivamente nel perimetro dei rapporti trasferiti secondo il testo contrattuale e le clausole di esclusione.
  • L'espressione "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" va interpretata con riferimento al singolo rapporto contrattuale e alla sua concreta funzionalità rispetto all'attività dell'azienda ceduta, non alla generica categoria astratta dei rapporti bancari.
  • Quando la disciplina legislativa demanda a un contratto la delimitazione del perimetro della cessione con efficacia verso i terzi, l'interpretazione del contratto diventa decisiva e deve essere svolta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando anche gli accordi ricognitivi successivi se confermativi del contenuto originario.
  • I rapporti bancari già estinti alla data della cessione, se compresi nel contenzioso escluso dal contratto, non si trasferiscono al cessionario e ne determina il difetto di titolarità passiva nelle liti pendenti.
  • In materia concorsuale, l'art. 96, comma 3, legge fall., consente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunciata prima dell'apertura della procedura, anche quando tale sentenza sia di rigetto della domanda proposta dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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