Cassazione Civile, Ordinanza n. 22709/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società cancellata)
La controversia
La lite origina da un'intimazione di pagamento relativa a IVA 2006, fondata su una cartella di pagamento che i contribuenti assumevano non ritualmente notificata. In primo grado era stata accolta l'impugnazione contro l'intimazione, ritenendo inapplicabile alla persona giuridica la notificazione ex art. 140 c.p.c. e necessaria quella secondo l'art. 145 c.p.c. La Corte di secondo grado ha invece riformato la decisione, ritenendo valida la notifica alla società presso la sede e comunque sanato ogni vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Gli ex soci, ricorrendo per cassazione, hanno dedotto due violazioni di legge: primo, degli artt. 145 e 140 c.p.c., perché in caso di irreperibilità della società la notifica non poteva essere eseguita in forma impersonale alla società, ma richiedeva il previo tentativo presso il legale rappresentante; secondo, dell'art. 156 c.p.c., perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo non poteva derivare dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto distinto e successivo rispetto alla cartella presupposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, quando la notifica dell'atto impositivo a una società non riesca secondo le modalità ordinarie dell'art. 145 c.p.c., è possibile ricorrere alle forme degli artt. 140 o 143 c.p.c., ma non con notifica impersonale alla società: occorre invece la previa individuazione e il tentativo di notifica nei confronti della persona fisica che la rappresenta. Ha inoltre escluso che la notificazione della cartella potesse dirsi sanata per effetto della successiva impugnazione dell'intimazione di pagamento. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario contro l'intimazione di pagamento. Le spese di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Per la notificazione alle persone giuridiche sono previste modalità proprie; in caso di esito negativo delle forme ordinarie, non è consentita una notifica impersonale alla società, ma occorre il tentativo nei confronti del legale rappresentante.
Può venire in rilievo solo nel sistema di notificazione residuale previsto per l'irreperibilità, ma non come forma eseguita direttamente e impersonalmente nei confronti della società.
Le forme per gli irreperibili possono essere utilizzate anche per la notificazione dell'atto impositivo societario, ma sempre con riferimento alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Il vizio della notificazione non può ritenersi sanato per effetto dell'impugnazione di un atto successivo e distinto rispetto a quello presupposto.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina la notificazione degli atti tributari nel domicilio fiscale; se nel Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, opera il deposito in busta chiusa con affissione all'albo comunale, con perfezionamento dell'ottavo giorno successivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Massime di principio
- La notificazione di un atto impositivo a una persona giuridica, quando non riesca secondo il modello ordinario previsto per gli enti, non può essere effettuata in forma meramente impersonale alla società: deve essere ricercata la persona fisica che la rappresenta e va tentata la notifica nei suoi confronti.
- Le forme di notificazione per irreperibilità previste dalla disciplina processuale e tributaria possono operare anche per gli enti, ma restano agganciate alla corretta individuazione del legale rappresentante e non consentono di prescindere da tale passaggio.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non può essere invocata in modo automatico per vizi della notificazione dell'atto presupposto solo perché sia stato impugnato un atto successivo e distinto; occorre verificare la riferibilità e l'effettiva conoscenza dell'atto viziato.
- In presenza di un errore di qualificazione del paradigma notificatorio applicabile, il controllo di legittimità può riguardare la sussunzione della fattispecie nella norma processuale corretta, senza risolversi in una mera rivalutazione del merito.
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