Sentenza del 22/01/2024 n. 2230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ottemperanza dell’ordinanza della Cassazione n. 27623/2018, che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento relativo alla dichiarazione IRPEG 2003. Dalmata sosteneva che l’annullamento dell’atto, rimodulato in corso di causa in diniego di rimborso, le attribuisse il diritto a ricevere il rimborso IRPEG richiesto; denunciava la violazione dell’art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973, lamentando anche una doppia imposizione e una lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale. La Cassazione ha rilevato che la precedente ordinanza, oltre ad annullare l’avviso per un vizio procedimentale connesso al mancato rispetto del termine dilatorio, aveva deciso nel merito accertando che Dalmata non aveva effettivamente percepito i dividendi e che, dunque, non era sorto il credito d’imposta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Dalmata contro la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, che aveva respinto il ricorso per ottemperanza. Ha stabilito che l’ordinanza n. 27623/2018 non imponeva all’Agenzia un obbligo di rimborso: l’avviso era stato annullato per violazione delle regole procedimentali, ma la stessa ordinanza aveva accertato l’insussistenza del credito d’imposta. L’ottemperanza non può attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudicato; in assenza di un comando di restituzione o di altro obbligo da eseguire, non vi era un ordine cui l’Amministrazione dovesse dare attuazione. Nessuna pronuncia sulle spese, per l’assenza di attività difensiva dell’Agenzia. Dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992
In altri termini, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ma non può eccedere la statuizione del giudice, sicché, ove il giudizio siasi concluso con l'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento, senza disporre una restituzione o un altro facere, il potere torna nelle mani della Pubblica Amministrazione che dovrà provvedere secondo la propria discrezionalità, tenendo conto dell'intervento giudiziale certo, ma non costretta in un percorso obbligato, sicché al contribuente non resta che sollecitare l'esercizio di quei poteri, eventualmente impugnando il silenzio rifiuto.
L’ottemperanza serve a dare attuazione agli obblighi effettivamente stabiliti dalla sentenza e non consente di aggiungere un diritto al rimborso che il giudicato non abbia riconosciuto. Se la decisione annulla un atto senza ordinare una restituzione o un altro comportamento specifico, l’Amministrazione conserva il potere di provvedere; il contribuente può eventualmente impugnare il successivo silenzio-rifiuto.
In altri termini, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ma non può eccedere la statuizione del giudice, sicché, ove il giudizio siasi concluso con l'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento, senza disporre una restituzione o un altro facere, il potere torna nelle mani della Pubblica Amministrazione che dovrà provvedere secondo la propria discrezionalità, tenendo conto dell'intervento giudiziale certo, ma non costretta in un percorso obbligato, sicché al contribuente non resta che sollecitare l'esercizio di quei poteri, eventualmente impugnando il silenzio rifiuto.
L’autorità del giudicato vincola le parti entro i limiti di quanto deciso, inclusi gli accertamenti di merito contenuti nella pronuncia; non può essere invocata per ottenere una prestazione non riconosciuta o incompatibile con gli accertamenti della sentenza.
Art. 14 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente per il periodo d’imposta 2003
Il credito di imposta sarebbe sorto solo in caso di effettiva percezione dei dividendi da parte di Dalmata.
Per il regime applicabile al 2003, il credito d’imposta sui dividendi presupponeva l’effettiva percezione degli utili. Nel caso concreto la Cassazione ha accertato che tale percezione non era avvenuta e che, pertanto, il credito non era sorto.
In accoglimento del ricorso incidentale condizionato, con il conseguente rigetto del ricorso principale, l'avviso di accertamento, quindi, deve essere dichiarato illegittimo, in quanto il dispositivo della sentenza della Commissione regionale, che ha respinto l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate, è conforme a diritto, dovendo solo essere corretta la motivazione ai sensi dell'at. 384 comma 4 c.p.c..
La Cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza modificarne l’esito. La precedente ordinanza ha così mantenuto l’annullamento dell’avviso per il vizio procedimentale, correggendo però la motivazione quanto alla spettanza del credito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti di legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- L’annullamento di un atto impositivo non comporta automaticamente il riconoscimento del rimborso richiesto: occorre verificare se la sentenza abbia anche accertato la spettanza del credito o imposto espressamente la restituzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice chiarisce e attua gli obblighi risultanti dal giudicato, ma non può attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti nella decisione da eseguire.
- Una pronuncia può annullare un atto per un vizio procedimentale e, al contempo, contenere accertamenti di merito che escludono il credito vantato. Per determinare gli effetti del giudicato occorre leggere la decisione nel suo complesso, non isolare il solo annullamento.
- Se la sentenza si limita ad annullare il provvedimento e non dispone il rimborso né un altro facere, l’Amministrazione può dover riesaminare la posizione senza essere vincolata a un esito restitutorio; l’eventuale successivo silenzio-rifiuto può essere impugnato con gli strumenti appropriati.
- Per il credito d’imposta sui dividendi disciplinato dall’art. 14 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile al 2003, la mera deliberazione o contabilizzazione degli utili non basta: il credito richiede l’effettiva percezione dei dividendi.
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